Lavoro
Altri documenti di questo contratto
 
Economico 2° biennio (24/4/2002)
 
Accordo di rinnovo (21/1/2002)
 
Accordo di rinnovo (12/7/2000)
 
Economico 2° biennio (21/6/1999)
 
Accordo di rinnovo (22/3/1996)
 
Testo definitivo (1/10/1992)
 
TUTTI I CONTRATTI
 

ACQUISTA UNA COPIA DEI DOCUMENTI RELATIVI A QUESTO CONTRATTO
 
LE FONTI DI QUESTA SEZIONE
 
Avvocato
Commercialista
Notaio
SETTORE: COMMERCIO
CONTRATTO: IMPIANTI SPORTIVI (DIPENDENTI)
ECONOMICO 2° BIENNIO (21/6/1999) - Pagina 1 di 3

DATA STIPULA: 21/6/1999
DATA DECORRENZA: 1/1/1998
DATA SCADENZA: 31/12/1999


Pagina 1 di 3 PAGINA SUCCESSIVA

L'anno 1999, il giorno 21 del mese di giugno in Roma

tra

- FIIS (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi) CONFCOMMERCIO
rappresentata dal suo Presidente Antonio Matalon e da: Riccardo
Calamandrei e Massimo Costa, con l'assistenza dell'Unione del commercio,
del turismo e dei servizi di Milano rappresentata da Pierantonio Poy e
della CONFCOMMERCIO rappresentata da Donata Tirelli e Giuseppe Zabbatino

e

- SLC-CGIL rappresentata da Lucio Muoio, Emiliano Baretella;
- FISASCAT-CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli;
- UILSIC-UIL rappresentata da Bruno Zino, Gioacchino Arcella, Fabio
Benigni

in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, dal Patto
sociale 22.12.98 e dall'articolo "Decorrenza e durata del contratto" del
CCNL 22.3.96 si è stipulata la presente

ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL

PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



Art. 1 - Una tantum.

A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo,
compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, verrà
corrisposto un importo 'una tantum' da erogarsi con il foglio paga di
settembre 1999.

Tale importo, pari a £. 310.000 lorde per i lavoratori qualificati e a
£. 235.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione al periodo
intercorrente dall'1.1.98 al 30.6.99.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione
avverrà con criteri di proporzionalità.

Per il personale assunto successivamente all'1.1.98 e fino al 30.6.99,
l'importo 'una tantum' verrà erogato pro-quota. Analogamente si procederà
per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a
norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per
maternità.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun
istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Pagina 1 di 3PAGINA SUCCESSIVA