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L'anno 1999, il giorno 21 del mese di giugno in Roma
tra
- FIIS (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi) CONFCOMMERCIO
rappresentata dal suo Presidente Antonio Matalon e da: Riccardo
Calamandrei e Massimo Costa, con l'assistenza dell'Unione del commercio,
del turismo e dei servizi di Milano rappresentata da Pierantonio Poy e
della CONFCOMMERCIO rappresentata da Donata Tirelli e Giuseppe Zabbatino
e
- SLC-CGIL rappresentata da Lucio Muoio, Emiliano Baretella;
- FISASCAT-CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli;
- UILSIC-UIL rappresentata da Bruno Zino, Gioacchino Arcella, Fabio
Benigni
in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, dal Patto
sociale 22.12.98 e dall'articolo "Decorrenza e durata del contratto" del
CCNL 22.3.96 si è stipulata la presente
ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL
PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 1 - Una tantum.
A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo,
compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, verrà
corrisposto un importo 'una tantum' da erogarsi con il foglio paga di
settembre 1999.
Tale importo, pari a £. 310.000 lorde per i lavoratori qualificati e a
£. 235.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione al periodo
intercorrente dall'1.1.98 al 30.6.99.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione
avverrà con criteri di proporzionalità.
Per il personale assunto successivamente all'1.1.98 e fino al 30.6.99,
l'importo 'una tantum' verrà erogato pro-quota. Analogamente si procederà
per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a
norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per
maternità.
L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun
istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
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