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L'anno 2002, il giorno 24 aprile in Milano
tra
- la Federazione Imprenditori Impianti Sportivi (FIIS) CONFCOMMERCIO
rappresentata da Riccardo Calamandrei, Ezio Ceolotto, Sergio Passetti,
Massimo Costa, Elena Respighi
con l'assistenza dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della
Provincia di Milano rappresentata da Daniela Ceruti, Pierantonio Poy ed
Elisa Merola e della CONFCOMMERCIO rappresentata da Giuseppe Zabbatino e
Donata Tirelli
e
- SLC-CGIL rappresentata da Emiliano Baretella e Giancarlo Albori;
- FISASCAT-CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli;
- UILCOM-UIL rappresentata da Pierluigi Salvagni e Giancarlo Buscaglia
in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei
redditi 23.7.93 e dal comma 4 della Premessa del CCNL per i dipendenti
degli impianti sportivi 12.7.00, si è stipulata la presente Ipotesi di
accordo per il rinnovo della parte economica del predetto CCNL che avrà
pertanto vigore fino al 31 dicembre 2003.
Art. 1 - Una tantum.
A tutto il personale in forza alla data di stipula della presente Ipotesi
di accordo, compresi i giovani assunti con CFL, verrà corrisposto un
importo 'una tantum' da erogarsi con la retribuzione di maggio 2002.
Tale importo, pari a E 75 lordi per i lavoratori qualificati e ad E 56
lordi per gli apprendisti, spetta in relazione al periodo intercorrente
dall'1.1.02 al 30.4.02.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione
avverrà con criteri di proporzionalità.
Per il personale assunto successivamente all'1.1.02 e fino al 30.4.02
l'importo 'una tantum' verrà erogato 'pro quota'. Analogamente si
procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso
periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza
obbligatoria per maternità.
La 'una tantum' di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun
istituto contrattuale né del TFR.
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