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Verbale di Accordo per il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1 febbraio 2006
PER GLI ADDETTI AL SETTORE: INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI
In data 28 gennaio 2008
tra
- AIIPA, rappresentata dal Presidente del Gruppo "Involucri Naturali per Salumi" Renzo Pallavicini, assistito da Valerio Bordoni e Gianni Forni
e le Segreterie nazionali:
- FAI/CISL, rappresentata da Sergio Retini e Ermanno Bonaldo
- FLAI-CGIL, rappresentata da Ivano Comotti
- UILA/UIL, rappresentata da Guido Majrone e Alberto Donferri
si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto 1° febbraio 2006 per gli addetti dell'industria degli Involucri Naturali per Salumi.
Le Parti riconoscono che, con il presente rinnovo, si procede alla definizione delle modalità e scadenze attraverso le quali realizzare la confluenza nel CCNL "Industria Alimentare", individuando, per la parte normativa, gli istituti contrattuali comuni, quelli che si dovranno coordinare e quelli da salvaguardare nel rispetto delle specificità del settore.
Pertanto, dalla data attuale il rapporto di lavoro dei dipendenti della industria degli Involucri Naturali per Salumi, cui si applica il CCNL 1.2.06, viene disciplinato dal CCNL "Industria Alimentare" rinnovato il 21.7.07, ad eccezione dei seguenti istituti e delle norme ad essi collegate:
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 57 - Indennità varie.
In relazione alle materie disciplinate dagli articoli suddetti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni dello stesso CCNL Involucri Naturali per Salumi, di cui all'art. 36 e agli artt. 27 e 28, che formeranno oggetto di un protocollo aggiuntivo allegato al testo del CCNL "Industria Alimentare".
I seguenti articoli del CCNL "Industria Alimentare" si applicano secondo le modalità e i tempi di seguito indicati:
1)
L'art. 9 (Permessi sindacali) si applica a decorrere dall'1.6.10.
2)
L'art. 13 (Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa) si applica a decorrere dal prossimo rinnovo del CCNL "Industria Alimentare".
3)
Art. 26 (Classificazione dei lavoratori): si mantengono gli stessi livelli con definizione di EX, secondo la tabella che sarà elaborata in sede di stesura del contratto, per il periodo di transito fino al 31.5.11. A far data dall'1.6.09 il livello 1S si applicherà anche nel periodo di transito.
4)
Gli artt. 30 (Orario di lavoro), 30 bis e 30 ter si applicano, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, CCNL "Involucri Naturali per Salumi" per il ROL il cui monte ore annuo è mantenuto in 40 ore.
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