Lavoro
Altri documenti di questo contratto
 
Accordo di rinnovo (5/6/2007)
 
Economico 2° biennio (13/12/2004)
 
Verbale integrativo (6/7/2004)
 
Verbale integrativo (17/7/2003)
 
Accordo di rinnovo (17/7/2003)
 
Economico 2° biennio (29/3/2001)
 
Accordo di rinnovo (30/11/1999)
 
Economico 2° biennio (25/6/1997)
 
Testo definitivo (31/1/1995)
 
TUTTI I CONTRATTI
 

ACQUISTA UNA COPIA DEI DOCUMENTI RELATIVI A QUESTO CONTRATTO
 
LE FONTI DI QUESTA SEZIONE
 
Avvocato
Commercialista
Notaio
SETTORE: TRASPORTI
CONTRATTO: MARITTIMI: UFFICI E OPERAI SOCIETA' DI NAVIGAZIONE
VERBALE INTEGRATIVO (6/7/2004) - Pagina 1 di 3

DATA STIPULA: 6/7/2004


Pagina 1 di 3 PAGINA SUCCESSIVA

ACCORDO IN MATERIA DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

PER GLI ADDETTI AGLI UFFICI E PER IL PERSONALE OPERAIO
DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DEL GRUPPO TIRRENIA


Il giorno 6 luglio 2004 in Roma

si sono incontrate

- FEDARLINEA, in rappresentanza delle Società di navigazione del Gruppo
TIRRENIA

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali:

- FILT/CGIL
- FIT/CISL
- UILTRASPORTI

Le Parti,

al fine di agevolare le assunzioni di giovani lavoratori, attraverso il
ricorso al contratto di apprendistato,

hanno convenuto quanto segue:

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista,
finalizzato alla acquisizione di una qualifica professionale sia operaia
che impiegatizia.

Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione del
loro contenuto professionale:

- la prima tipologia comprende le professionalità definite nella
declaratoria relativa al 3° livello contrattuale e a quelli inferiori;
- la seconda tipologia comprende le professionalità definite dalla
declaratoria relativa ai livelli superiori al 3°.

I lavoratori impiegati in possesso di laurea o diploma di scuola media
superiore possono essere assunti come apprendisti anche se svolgono
attività inerenti alla laurea o al diploma conseguito.

La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo
livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella
lettera di assunzione.

Possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16
anni, salvo la deroga prevista dal comma 6, art. 16, legge 24.6.97 n. 196
Pagina 1 di 3PAGINA SUCCESSIVA