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ACCORDO IN MATERIA DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PER GLI ADDETTI AGLI UFFICI E PER IL PERSONALE OPERAIO
DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DEL GRUPPO TIRRENIA
Il giorno 6 luglio 2004 in Roma
si sono incontrate
- FEDARLINEA, in rappresentanza delle Società di navigazione del Gruppo
TIRRENIA
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali:
- FILT/CGIL
- FIT/CISL
- UILTRASPORTI
Le Parti,
al fine di agevolare le assunzioni di giovani lavoratori, attraverso il
ricorso al contratto di apprendistato,
hanno convenuto quanto segue:
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista,
finalizzato alla acquisizione di una qualifica professionale sia operaia
che impiegatizia.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione del
loro contenuto professionale:
- la prima tipologia comprende le professionalità definite nella
declaratoria relativa al 3° livello contrattuale e a quelli inferiori;
- la seconda tipologia comprende le professionalità definite dalla
declaratoria relativa ai livelli superiori al 3°.
I lavoratori impiegati in possesso di laurea o diploma di scuola media
superiore possono essere assunti come apprendisti anche se svolgono
attività inerenti alla laurea o al diploma conseguito.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo
livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella
lettera di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16
anni, salvo la deroga prevista dal comma 6, art. 16, legge 24.6.97 n. 196 |
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