Lavoro
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SETTORE: COMMERCIO
CONTRATTO: ALBERGHI: DIPENDENTI CATENE ALBERGHIERE
ACCORDO DI RINNOVO (16/10/2003) - Pagina 1 di 15

DATA STIPULA: 16/10/2003
DATA DECORRENZA: 1/1/2002
DATA SCADENZA: 31/12/2005


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AICA
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL

Ipotesi di Accordo
per il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

AICA

16 ottobre 2003


FORME DI CONTRATTO DI LAVORO

Per quanto attiene le diverse forme di contratto di lavoro disciplinate
nel CCNL 10.2.99, le parti stipulanti confermano, in relazione
all'evoluzione del quadro legislativo, le normative contrattuali esistenti
ad eccezione di quelle di cui al presente accordo.

Al fine di garantire alle imprese la possibilità di sviluppare
efficacemente la competitività in un quadro di miglioramento della qualità
dei servizi prestati e di adeguata salvaguardia e sviluppo dei livelli
occupazionali, sulla scorta di quanto comunemente condiviso tra le Parti
sociali nel recente Accordo interconfederale 19.6.03 "Per lo sviluppo,
l'occupazione e la competitività del sistema economico nazionale", le
Parti convengono sull'opportunità di insediare una Commissione paritetica
che, con cadenza quadrimestrale, si incontri con l'obiettivo di verificare
anche l'efficacia dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

L'insediamento della predetta Commissione avrà luogo entro e non oltre la
fine di febbraio 2004.



Art. ___ - Lavoro a tempo determinato.

Le Parti - nell'affermare che i contratti a tempo determinato,
rappresentano per il settore delle Catene alberghiere una caratteristica
dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità -
convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale:

A)
che nei contratti di lavoro a tempo determinato rientrano quelli per
esigenze di carattere temporaneo o contingente quali:

- per far fronte, in periodi di bassa stagione, a improvvisi e temporanei
incrementi dell'attività per flussi di clientela non ordinari e/o non
programmabili;
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