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VERBALE DI ACCORDO
Addì 20 gennaio 2003, CLAAI e le OOSS dei lavoratori SLC/CGIL,
FISTel/CISL, UILCOM/UIL,
visto l'Accordo interconfederale 20.5.02;
considerato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE AREA COMUNICAZIONE
è scaduto il 30 giugno 2001;
tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi
retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1°
ottobre 2002.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri
miglioramenti dei minimi contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza
degli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.
Considerato che la presente intesa interviene a copertura del periodo
1.7.01/30.6.02, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza
contrattuale (IVC).
* * * * * * * * *
Ad integrale copertura del periodo dall'1.7.01 al 30.6.02, ai soli
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà
corrisposto un importo forfettario 'una tantum' pari ad E 155 lordi,
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del
rapporto nel periodo interessato.
L'importo 'una tantum' di cui sopra verrà erogato con la retribuzione
relativa a febbraio 2003.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo
saranno erogati a titolo di 'una tantum' E 120 lordi alle stesse date e
modalità di cui ai commi precedenti.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di
servizio militare, assenza facoltativa 'post partum', part-time,
sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di
origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
La 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR. |
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