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SETTORE: COMMERCIO
CONTRATTO: IMPIANTI SPORTIVI (DIPENDENTI)
ACCORDO DI RINNOVO (12/7/2000) - Pagina 1 di 4

DATA STIPULA: 12/7/2000
DATA DECORRENZA: 1/7/2000
DATA SCADENZA: 31/12/2003


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L'anno 2000, il giorno 12 del mese di luglio in Milano

tra

- la Federazione Imprenditori Impianti Sportivi (FIIS) CONFCOMMERCIO
rappresentata dal suo Presidente Antonio Matalon, e da: Riccardo
Calamandrei, Sergio Passetti e Massimo Costa, con l'assistenza dell'Unione
del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano
rappresentata da Pierantonio Poy e della CONFCOMMERCIO rappresentata da
Donata Tirelli e Giuseppe Zabbatino

e

- SLC-CGIL rappresentata da Emiliano Baretella e Riccardo Ferraro;
- FISASCAT-CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli;
- UILSIC-UIL rappresentata da Bruno Zino, Giancarlo Buscaglia

si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



Premessa.

Le parti stipulanti, nel darsi reciprocamente atto di essere i legittimi
rappresentanti del settore, confermano, nell'ambito di proficui e corretti
rapporti di relazioni sindacali, la comune volontà di operare nell'ottica
dello sviluppo delle specificità del CCNL per i dipendenti degli impianti
sportivi e di attivarsi congiuntamente per la sua diffusione in un quadro
dinamico ed evolutivo relativo alla sfera di applicazione.

A tal fine le parti concordano di procedere al rinnovo della parte
economica relativa al 1° biennio, secondo le regole del Protocollo
23.7.93, i termini e le procedure specificamente indicati dal vigente
CCNL.

Resta inteso, peraltro, che con riferimento al rinnovo della parte
normativa, di durata quadriennale, le parti, considerata l'esigenza di
sviluppare un confronto in tempi più congrui, ritengono di comune intento
di procedere al confronto negoziale sulla base della piattaforma
presentata dalle OO.SS., a partire dal mese di ottobre 2000, anche avuto
riguardo all'evoluzione di determinati istituti in sede legislativa e in
sede amministrativa.

Resta confermato che, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo
23.7.93, il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale
per la parte retributiva e pertanto avrà vigore fino a tutto il 31
dicembre 2003; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino a
tutto il 31 dicembre 2001.
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