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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUCCESSIVO AL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAC - QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
In data 30 maggio 2007 alle ore 11,45 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI
FP CGIL CGIL
FIT CISL CISL
UIL TRASPORTI
UIL
UIL PA
SALC/SULT CONFSAL
USPPI/APAC USPPI
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo al CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUCCESSIVO AL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC) QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
NOTA INTRODUTTIVA AL CCNL
I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari dei professionisti di prima qualifica professionale, una risorsa fondamentale per il perseguimento della missione istituzionale dell'ente, finalizzata al continuo miglioramento e mantenimento della sicurezza del volo. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare.
Al personale di cui al presente CCNL sono attribuite le attività professionali in conformità alle previsioni di cui alle vigenti normative di legge ed alle norme statutarie e regolamentari, nel rigoroso rispetto delle norme che promanano dai rispettivi ordini professionali, le quali costituiscono un vincolo primario per ciascun professionista.
L'attività dei professionisti all'interno dell'ente, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Pertanto, il professionista assume direttamente la responsabilità dei propri atti professionali.
Ciò posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, in coerenza con la missione dell'ENAC e con le sue funzioni istituzionali.
Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessità che l'attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si svolga nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari.
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