| PAGINA PRECEDENTE |
Pagina 2 di 51 |
PAGINA SUCCESSIVA |
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (d'ora in avanti "ENAC"). Ai sensi
dell'art. 8, comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente CCNL
si applica altresì al personale non dirigenziale dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo, a cui è attribuito il trattamento giuridico ed
economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'ENAC.
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come d. lgs. n. 165 del 2001.
3. L'ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2005, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2003, per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione
viene portata a conoscenza dell'ENAC con idonea pubblicità da parte
dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dall'ENAC entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
|
|