Aiuti per l’occupazione incompatibili con le regole Ue
(Decisione Commissione 30.4.2004 – GUCE 27.11.2004)
L'Italia avrebbe illegalmente adottato misure a favore di “beneficiari ben individuati”
Con la decisione del 30 marzo 2004, pubblicata sulla GUCE L 352/10 del 27.11.2004, la Commissione europea ha stabilito che l’Italia deve sopprimere l’erogazione degli aiuti di Stato in materia di occupazione perché incompatibile con il mercato comune alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, del regolamento (CE) n. 2204/2002 e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. L’Italia, che ha dato esecuzione alle misure in questione in base al decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23 – disposizioni urgenti in materia di occupazione - viene sospettata di aver adottato il regime di aiuti non in favore di un gruppo generale di beneficiari ma destinandoli a soggetti ben individuati. Il regime di aiuti è conforme agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione in quanto non aumenta la capacità di produzione dell’impresa, ma mira a ripristinarne la redditività economico-finanziaria e salvaguardarne i posti di lavoro. In questo caso, invece, la Commissione ha ritenuto che la misura in esame non abbia carattere generale, ma che conferisca un vantaggio economico a imprese specifiche, riducendo i costi normali e rafforzando la posizione finanziaria di queste ultime rispetto ad altri concorrenti che non fruiscono delle stesse misure. L’Italia ha risposto sostenendo che la misura in esame non si applica in aree specifiche e non riguarda beneficiari specifici; non altera la concorrenza, in quanto mira a ripristinare l’attività produttiva di imprese in difficoltà e a salvaguardare i corrispondenti posti di lavoro. Il regime di aiuti è conforme agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in quanto non aumenta la capacità di produzione dell’impresa, ma mira a ripristinarne la redditività economico-finanziaria e salvaguardarne i posti di lavoro. La Commissione, di parere contrario, ha emesso una decisione la quale sopprime l’erogazione di qualsiasi aiuto in sospeso, stabilendo che l’Italia prenda tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso. La decisione lascia impregiudicata la possibilità che aiuti singoli concessi nel quadro del regime siano successivamente considerati, con decisione della Commissione, totalmente o parzialmente compatibili in base alle loro caratteristiche specifiche. (3 dicembre 2004)DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004 relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l’Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2004) 930] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/800/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88 [1], paragrafo 2, primo comma, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli, considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) Con lettera del 12 febbraio 2003 (A/31217 del 14 febbraio 2003), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. La misura, cui è stata data esecuzione prima dell’approvazione preliminare della Commissione, è stata iscritta nel registro degli aiuti illegali con il n. NN 7/03.
(2) Con lettera del 12 marzo 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Dopo una richiesta di proroga del termine stabilito, accolta dalla Commissione, le autorità italiane hanno inviato ulteriori chiarimenti alla Commissione con lettera datata 20 maggio 2003.
(3) Con lettera del 16 ottobre 2003, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti del regime di aiuti. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto di cui trattasi. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da terzi interessati.
(4) Con lettera del 22 dicembre 2003, l’Italia ha inviato le proprie osservazioni. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti con lettera del 19 gennaio 2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2004.
2. DESCRIZIONE DELL’AIUTO
(5) L’obiettivo del regime di aiuti è il mantenimento di posti di lavoro in imprese che si trovano in difficoltà finanziarie,
sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità.
(6) La base giuridica dell’aiuto è costituita dal decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81. [2]
(7) Beneficiari del regime in questione sono gli acquirenti di imprese aventi le caratteristiche succitate (imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità).
(8) Qualora le imprese in questione siano rilevate da terzi, i benefici sono concessi ai nuovi acquirenti disposti ad assumere il personale dell’impresa ceduta, nei limiti di 550 dipendenti. L’acquirente fruisce, per ciascun dipendente trasferito, di:
un contributo mensile pari al 50 % dell’indennità alla quale il lavoratore avrebbe diritto in caso di collocamento in mobilità, una minore quota di contribuzione, pari a quella prevista per gli apprendisti, a carico dei datori di lavoro per i primi 18 mesi.
I benefici di cui sopra sono quelli concessi, in forza della legge n. 223/1991, ai datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità, ossia lavoratori che hanno cessato il rapporto occupazionale a causa di una crisi strutturale e in presenza di requisiti precisi.
In base al regime notificato, tali benefici sono concessi, nei limiti di 550 lavoratori, agli acquirenti disposti ad assumere dipendenti di imprese cedute, ossia lavoratori non in mobilità.
I benefici sono concessi per un massimo di 550 dipendenti trasferiti, purché siano soddisfatte due condizioni:
(i) il trasferimento di dipendenti deve essere previsto in contratti collettivi da stipulare con il ministero del Lavoro entro il 30 aprile 2003 e
(ii) l’acquirente e l’impresa ceduta non possono presentare aspetti proprietari coincidenti né essere in rapporto di collegamento o controllo.
(9) Il regime si applica a operazioni nelle quali il trasferimento di lavoratori sia stato approvato mediante contratti collettivi stipulati con il ministero del Lavoro entro il 30 aprile 2003. Lo stanziamento per l’anno 2003 ammontava a 9,5 milioni di EUR.
3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO
(10) Nella decisione di avviare il procedimento formale di indagine, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha considerato che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 [3], paragrafo 1, del trattato CE. In quanto tale, la misura è in linea di principio vietata e può essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se è ammessa a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.
(11) Dal momento che la misura mira a salvaguardare posti di lavoro e comporta l’acquisto di imprese in difficoltà, la Commissione ne ha esaminato la compatibilità in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (nel prosieguo: "gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione"), in base al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione e, infine, in base agli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale. La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune alla luce di tutte e tre le normative succitate.
(12) La Commissione ha manifestato dubbi sul fatto che la misura in esame costituisca effettivamente un regime di aiuti a favore di un gruppo generale di beneficiari o non si tratti invece di una misura destinata a beneficiari ben individuati, tenuto conto della breve durata del regime notificato (il decreto legge è stato adottato il 14 febbraio 2003 e il termine fissato per l’acquisto di un’impresa e l’accordo ministeriale sul trasferimento dei lavoratori era il 30 aprile 2003).
(13) La Commissione ha inoltre fatto presente che, qualora l’Italia dovesse ritenere che il regime di aiuto notificato costituisca di fatto la notifica individuale di un aiuto alla ristrutturazione per una singola impresa in difficoltà, la misura dovrebbe essere notificata come tale. In questo caso, occorrerebbe chiarire se l’impresa in difficoltà finanziaria sia l’effettivo beneficiario dell’aiuto. Inoltre, la notifica individuale dovrebbe essere accompagnata da un piano di ristrutturazione inteso al ripristino della redditività economica e finanziaria dell’impresa e dovrebbe soddisfare tutte le condizioni stabilite nei succitati orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.
4. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’ITALIA
(14) Con lettera del 22 dicembre 2003, l’Italia ha inviato osservazioni. Le autorità italiane hanno indicato che, per l’intera durata del regime, una sola impresa è stata ceduta secondo le modalità previste dal regime, ossia la Ocean SpA, situata a Verolanuova (BS), venduta a Brandt Italia SpA. Secondo le autorità italiane, Brandt ha acquistato Ocean SpA al prezzo di mercato, senza beneficiare di alcun vantaggio economico diretto nel quadro del regime in esame.
(15) Le autorità italiane hanno inoltre dichiarato che:
la misura in esame non si applica in aree specifiche e non riguarda beneficiari specifici, qualora la Commissione non la considerasse come una misura di carattere generale, si dovrebbe tener presente che la misura in questione non altera la concorrenza, in quanto mira a ripristinare l’attività produttiva di imprese in difficoltà e a salvaguardare i corrispondenti posti di lavoro, il regime di aiuti è conforme agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in quanto non aumenta la capacità di produzione dell’impresa, ma mira a ripristinarne la redditività economico-finanziaria e salvaguardarne i posti di lavoro.
(16) Con lettera dell’11 febbraio 2004, l’Italia ha indicato che l’aiuto concesso a Brandt Italia nel quadro del regime era,
a quella data, di 3 197 982,20 EUR e che l’erogazione dell’aiuto era iniziata nel marzo 2003.
5. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
5.1. Sussistenza di aiuto
(17) Per valutare se la misura costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare
se favorisce talune imprese, se il vantaggio è concesso mediante risorse statali, se la misura falsa la concorrenza e se può incidere sugli scambi intracomunitari.
(18) La prima condizione per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, è costituita dalla circostanza che la misura favorisca talune imprese. È pertanto necessario determinare se la misura conferisce ai beneficiari un vantaggio economico di cui non avrebbero fruito in normali condizioni di mercato, oppure se evita loro di sostenere oneri che di norma gravano sul bilancio dell’impresa, e se tale vantaggio è concesso a imprese specifiche.
Il regime in esame prevede la concessione di contributi e riduzioni degli oneri sociali per gli acquirenti di imprese in difficoltà, sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità. Essa determina quindi un vantaggio economico per l’acquirente, il quale riceve un contributo a fondo perduto per ciascun dipendente "trasferito" e fruisce inoltre di una riduzione, per la durata di 18 mesi, degli oneri sociali normalmente a carico del datore di lavoro.
La Commissione ritiene che la misura in questione possa comportare un vantaggio economico anche per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Il beneficiario effettivo dell’aiuto dipende, infatti, da una serie di fattori, che non sono stati chiariti dalle autorità italiane (se l’impresa in difficoltà finanziarie sia un’impresa attiva, se l’oggetto della vendita siano gli attivi aziendali oppure le quote sociali, se l’acquirente sia chiaramente distinto dall’impresa in difficoltà finanziarie, le modalità di determinazione del prezzo di vendita ecc.).
La Commissione ritiene che, in base al regime in oggetto, sia concesso un vantaggio economico a una categoria specifica di beneficiari, ossia: agli acquirenti di imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi almeno 1 000 dipendenti, che abbiano concluso un contratto collettivo entro il 30 aprile 2003 con il ministero del Lavoro per l’approvazione del trasferimento di lavoratori, e/o a imprese in difficoltà finanziaria sottoposte ad amministrazione straordinaria, che abbiano almeno 1 000 dipendenti e che formino oggetto di cessione.
In base a quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura in esame non abbia carattere generale, ma che conferisca un vantaggio economico a imprese specifiche, riducendo i costi normali e rafforzando la posizione finanziaria di queste ultime rispetto ad altri concorrenti che non fruiscono delle stesse misure. Tale constatazione è confermata dal fatto che la misura è stata applicata soltanto in un caso.
(19) La seconda condizione per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, è costituita dalla circostanza che la misura l’intervento di risorse statali è dimostrato dal fatto che la misura, da un lato, è finanziata mediante finanziamenti pubblici a fondo perduto e, dall’altro, tramite la rinuncia dello Stato a una quota dei contributi sociali normalmente dovuti.
(20) In base alla terza e quarta condizione per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Il regime in esame minaccia
di falsare la concorrenza, in quanto rafforza la posizione finanziaria di alcune imprese rispetto ai loro concorrenti. In particolare la misura minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi se i beneficiari si trovano in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, quantunque non esportino essi stessi la loro produzione.
Se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale risulta avvantaggiata dal fatto che la possibilità delle imprese, situate in altri Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato in questione ne risultano diminuite.
(21) Per le ragioni suindicate la misura in esame è in linea di principio vietata dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed è da considerarsi compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.
5.2. Legittimità dell’aiuto
(22) Posto che la misura costituisce un aiuto di Stato, la Commissione lamenta che le autorità italiane non abbiano adempiuto l’obbligo ad esse incombente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e abbiano dato esecuzione al provvedimento prima dell’approvazione da parte della Commissione.
5.3. Valutazione della compatibilità dell’aiuto
(23) Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato della misura in questione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ha esaminato se essa possa essere considerata compatibile con il mercato comune in forza dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.
(24) La Commissione ritiene che l’aiuto non possa beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, in quanto non rappresenta un aiuto a carattere sociale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), o un aiuto destinato a ovviare a danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né ricade nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).
(25) Fondandosi sull’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione ha definito la propria politica relativa a talune categorie di aiuti in determinati regolamenti, discipline e orientamenti sulle esenzioni. L’aiuto in esame è inteso alla salvaguardia di posti di lavoro e concerne la cessione di imprese in difficoltà e può quindi rientrare nell’ambito d’applicazione di tre precisi atti di diritto derivato. Conseguentemente la Commissione ha esaminato la compatibilità dell’aiuto in questione in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in base al regolamento (CE) n. 2204/2002 e, infine, in base agli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale. Alla luce di tutte e tre le succitate discipline, i dubbi espressi dalla Commissione quanto alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune sono stati confermati.
5.4. Valutazione in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
(26) Dal momento che il regime notificato concerne la vendita di imprese in difficoltà finanziarie, le autorità italiane hanno invocato, ai fini della sua valutazione, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha esaminato se il regime di aiuto possa essere valutato in base a detti orientamenti. Gli orientamenti comunitari relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione ammettono:
aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione notificati individualmente alla Commissione, per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione, unicamente per le piccole e medie imprese. Le autorità italiane hanno notificato un regime di aiuti che si applica a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione.
Inoltre, dato che il regime riguarda le vendite di imprese con più di 1 000 dipendenti, sono principalmente interessate le grandi imprese. Pertanto, il regime di aiuti nella sua forma attuale non può essere considerato compatibile con il mercato comune in base agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(27) Nella decisione relativa all’avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che, qualora l’Italia dovesse ritenere che il regime di aiuto di fatto costituisca un aiuto individuale alla ristrutturazione di una singola impresa in difficoltà, allora la misura dovrebbe essere notificata in quanto tale. In questo caso occorrerebbe chiarire se l’impresa in difficoltà finanziaria sia l’effettivo beneficiario dell’aiuto. Inoltre, la notifica individuale dovrebbe essere accompagnata da un piano di ristrutturazione elaborato per il ripristino della redditività economico-finanziaria dell’impresa e dovrebbe soddisfare tutte le condizioni stabilite negli orientamenti succitati.
(28) Le autorità italiane hanno indicato che, di fatto, una sola operazione di vendita è stata effettuata in base al regime, per l’intera durata dello stesso. Tuttavia esse hanno continuato a definire la misura come un regime di aiuti e non hanno fornito alla Commissione alcuna informazione che le consenta di valutarla in quanto notifica individuale di un aiuto alla ristrutturazione di una singola impresa in difficoltà. La Commissione non può pertanto valutare il caso individuale della vendita di Ocean SpA a Brandt Italia in maniera autonoma.
5.5. Valutazione in base al regolamento (CE) n. 2204/2002
(29) L’obiettivo del regime di aiuti notificato consiste nel mantenimento di posti di lavoro. Le autorità italiane fanno riferimento, oltre agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, al regolamento CE n. 2204/2002. A tale proposito, secondo le autorità italiane:
la misura notificata deve essere considerata come una "misura di carattere generale, volta a promuovere l’occupazione,
che non falsa né minaccia di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni" [considerando del regolamento (CE) n. 2204/2002] in quanto si tratta di una misura generale e astratta che riguarda tutte le imprese aventi più di 1 000 dipendenti, sottoposte ad amministrazione straordinaria e che formano oggetto di vendita,
i vantaggi concessi sono identici a quelli del regime di "Cassa integrazione guadagni straordinaria", che non è mai stato considerato un aiuto di Stato, qualora dovesse essere considerata un aiuto di Stato, la misura dovrebbe essere definita come un regime di aiuti alla creazione di occupazione. Infatti, secondo l’articolo 4, punto 4, lettera c), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 "i lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro creati non devono mai aver lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l’impiego precedente". Sarebbe questo il caso che ricorre nella fattispecie.
(30) Quanto al primo punto, la Commissione ritiene che la misura non abbia carattere generale per le ragioni già indicate dalla presente decisione nella parte relativa alla sussistenza di aiuto.
(31) Quanto al secondo punto, la misura in questione non modifica regimi quali il regime di Cassa integrazione straordinaria o di collocamento in mobilità. Si tratta invece di una misura temporanea destinata a intervenire in una situazione specifica e unicamente per operazioni realizzate nell’arco di un trimestre. Pertanto, questa misura non può essere equiparata a regimi quali la Cassa integrazione straordinaria o il collocamento in mobilità, che non sono mai stati valutati dalla Commissione in base alle regole sugli aiuti di Stato.
(32) Quanto al terzo punto succitato, la Commissione rileva che, in base al regolamento (CE) n. 2204/2002, gli aiuti
alla creazione di nuovi posti di lavoro in aree non assistite sono permessi unicamente in favore delle piccole e medie imprese. Il regime di aiuti notificato si applica all’intero territorio nazionale e a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione. Inoltre, giacché la misura riguarda la cessione di imprese aventi più di 1 000 dipendenti, esistono elementi per ritenere che possono essere interessate principalmente le grandi imprese.
(33) Visto quanto sopra, la misura notificata non può essere considerata compatibile con il mercato comune in base al regolamento (CE) n. 2204/2002.
5.6. Valutazione in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
(34) La Commissione ha anche valutato se il regime potesse essere esaminato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. In base a tali orientamenti, qualora siano rispettate determinate condizioni, è possibile autorizzare aiuti al mantenimento dell’occupazione che rientrino nella definizione di aiuti al funzionamento.
È inoltre possibile autorizzare aiuti agli investimenti in capitale fisso, realizzati mediante l’acquisto di un’azienda che ha chiuso o che avrebbe chiuso se non fosse stata acquistata.
(35) Tuttavia il regime non rientra nel campo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale, in quanto si applica all’interno del territorio nazionale. Inoltre, l’unico caso noto in cui ha trovato applicazione il regime riguarda una società situata a Verolanuova (BS), in un’area che non beneficia delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Pertanto la misura notificata non può essere considerata compatibile con il mercato comune in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
(36) La misura notificata è infine incompatibile con il mercato comune in quanto non contiene alcuna disposizione relativa al cumulo di aiuti provenienti da fonti diverse.
6. CONCLUSIONI
(37) La Commissione constata che la misura in esame costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L’Italia ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto in questione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ritiene che l’aiuto sia incompatibile con il mercato comune alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, del regolamento (CE) n. 2204/2002 e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
(38) La presente decisione riguarda il regime di aiuti e i relativi casi di applicazione e deve essere attuata immediatamente, con particolare riguardo al recupero dei singoli aiuti incompatibili. Essa lascia impregiudicata la possibilità che aiuti singoli concessi nel quadro del regime siano successivamente considerati, con decisione della Commissione, totalmente o parzialmente compatibili in base alle loro caratteristiche specifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l’Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81 [1], è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
L’Italia sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1, qualora continui a produrre effetti.
Articolo 3
1. L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in base al regime di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione.
2. L’Italia sopprime l’erogazione di qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere della data della presente decisione.
3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.
4. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi decorrenti dalla data in cui esso è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero.
5. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale, alla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario.
6. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 5 si applica su base composta per l’intero periodo di cui al paragrafo 4.
Articolo 4
Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione, mediante il questionario che figura nell’allegato alla presente decisione, circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
ALLEGATO
Informazioni concernenti l’attuazione della decisione 2004/800/CE della Commissione
1. Numero totale di beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare
1.1. Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:
capitale,
interessi.
1.2. Qual è l’ammontare totale dell’aiuto illegittimo da recuperare (equivalente aiuto lordo; prezzi di …) concesso in base
al regime.
1.3. Qual è il numero totale di beneficiari presso i quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro
del presente regime.
2. Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto
2.1. Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati
per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.
2.2. Entro quale data sarà completato il recupero?
3. Informazioni relative ai singoli beneficiari
Nella tabella allegata si prega fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l’aiuto
concesso illegalmente nel quadro del regime.
Nome del
beneficiario
Indirizzo del
beneficiario Data (*)
Ammontare dell’aiuto
concesso illegalmente (**)
Valuta: …
Recupero effettuato
Si/No
(*) Data(e) in cui l’aiuto (o parte dell’aiuto) è stato messo a disposizione del beneficiario.
(**) Ammontare dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in termini di equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).