Negli appalti pubblici garanzie per il lavoro dei disabili

(Consiglio di Stato 7555/2004)

Per partecipare alle gare le imprese devono essere in regola con le norme di tutela
Le imprese che partecipano agli appalti pubblici devono dichiarare di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di due società contro l'Azienda Ospedaliera "Spedali Civici" di Brescia che aveva aggiudicato l'appalto del servizio triennale di ritiro, trasporto, conferimento e smaltimento finale di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ad una associazione temporanea di imprese che aveva partecipato alla gara senza presentare la dichiarazione di essere in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili. Secondo i supremi giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto questa dichiarazione prevista dalla legge è un requisito di partecipazione che deve essere posseduto prima dello svolgimento della gara e la cui mancanza determina l'esclusione delle imprese. Tra l'altro, trattandosi di una dichiarazione che non era stata inserita nella documentazione presentata dall'ati a cui l'appalto era stato aggiudicato, l'azienda ospedaliera non poteva chiederne l'integrazione, perché l'integrazione è possibile quando una dichiarazione è incompleta e non quando manca del tutto. Il fatto poi che la dichiarazione non fosse indicata nel bando di gara come requisito di partecipazione non è rilevante perché il possesso di questo requisito è richiesto dalla legge che va ad integrare il bando. (13 dicembre 2004)

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 7555/2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 6415 del 2003 proposto da MENGOZZI S.r.l. e da ECOTRAS S.p.A., in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., in proprio e quali imprese appartenenti alla costituenda Associazione Temporanea, rappresentate e difese dagli avv.ti Paola Cairoli e Riccardo Salvini e Vincenzo Salvini, presso lo studio legale dei primi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza del Popolo n. 18;
contro
AZIENDA OSPEDALIERA "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA, in persona del Direttore Generale l. r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Mariconda e Salvatore Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, alla via Zara n. 16;
e nei confronti di
APRICA S.P.A., in proprio e quali mandataria dell’A.T.I. con SOCIETÀ COOP. PULICOOP CREMONA, in persona dell’A.D. l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Salvadori ed Enrico Romanelli, presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14, sc. A, int. 4;
SOCIETÀ COOP. PULICOOP CREMONA,
non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, n. 493/03 del 14.2.2003, pronunciata tra le parti a norma dell’art. 26, 4° c., L. 6.12.1971, n. 1034;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera appellata e della società Aprica;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 25.5.2004 l’avv. Salvini per le appellanti e, su delega dell’avv. Romanelli, l’avv. G. Pafundi per l’Aprica;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Le società appellanti impugnano la sentenza del T.a.r. della Lombardia, con la quale, succintamente motivando, è stato respinto il ricorso, dalle medesime proposto avverso le determinazioni del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia del 20.11.2002, n. 653 e del 18.12.2002, n. 1826.
2. Si sono costituite in giudizio l’Azienda ospedaliera e la Aprica, anche in qualità di mandataria dell’A.t.i. costituita con la Pulicoop Cremona, chiedendo la reiezione dell’appello e, per l’effetto, l’integrale conferma della decisione gravata.
3. All’udienza del 25.5. 2004 parti e causa sono state assegnate in decisione.
4. Con le delibere impugnate in primo grado l’amministrazione appellata aveva, rispettivamente, ammesso alcune imprese al prosieguo di una gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti sanitari e poi aggiudicato il relativo appalto all’a.t.i. costituita tra le società Aprica e Pulicoop Cremona.
5. Per una migliore intelligenza delle questioni dedotte in contenzioso, occorre accennare brevemente ai fatti dai quali ha tratto origine la controversia.
5.1. Nel mese di febbraio del 2002 l’Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" indiceva un pubblico incanto per l’affidamento del servizio triennale di ritiro, trasporto, conferimento e smaltimento finale di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
5.2. Una volta aperti i plichi contenenti la documentazione, prodotta dalle imprese partecipanti alla gara al fine di comprovare il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, l’a.t.i. appellante chiedeva che fossero escluse dalla procedura le ditte concorrenti che non avevano provveduto a depositare la dichiarazione prevista dall’art. 17 della l. 12.3.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
5.3. Con una prima determinazione, la n. 532/2002, il Direttore Generale dell’amministrazione appaltante - pur dopo aver richiesto (con nota del 31.7.2002) alle ditte succitate di integrare la documentazione già depositata con l’ulteriore produzione della dichiarazione in parola - disponeva ugualmente l’esclusione di alcune partecipanti e, tra queste, anche dell’a.t.i. A.S.M. Aprica-Pulicoop Cremona per violazione dell’art. 17 della l. n. 68/1999.
5.4. Sennonché con successiva determinazione, la n. 653/02, il Direttore Generale dell’A.O. riesaminava la precedente decisione, annullandola in parte e, per l’effetto, riammetteva alla gara le imprese in precedenza escluse.
5.5. L’appalto era infine aggiudicato all’a.t.i. A.S.M. Aprica-Pulicoop Cremona, mentre l’a.t.i. appellante si collocava al secondo posto.
5.6. L’a.t.i. Mengozzi-Ecotras insorgeva avverso gli atti della procedura sopra menzionati, tutelandosi avanti al T.a.r. lombardo, sedente in Brescia, il quale tuttavia ne respingeva il ricorso con la sentenza impugnata.
5.7. In dettaglio il Collegio bresciano motivava la decisione reiettiva con le seguenti argomentazioni:
- l’art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68 non precisa in modo esatto il termine entro il quale la documentazione, ivi indicata, debba essere prodotta dalle imprese partecipanti alla gara (né, del resto, la lex specialis faceva alcuna menzione di un tale obbligo);
- conseguentemente era possibile produrre siffatta dichiarazione anche in epoca successiva alla presentazione delle offerte (ma comunque anteriormente al momento dell’aggiudicazione);
- nella specie, l’a.t.i. controinteressata, a seguito della richiesta integrativa proveniente dall’amministrazione aggiudicatrice, aveva peraltro provveduto a produrre la documentazione in questione.
5.8. Alla stregua delle considerazioni testé riferite, secondo il primo giudice, in nessun modo poteva ritenersi leso, a fronte di una violazione meramente formale, l’interesse pubblico alla tutela dei disabili, mentre, all’opposto, risultava assicurata, in ossequio al favor partecipationis, la massima apertura della gara, obiettivo funzionale alla selezione del soggetto più competitivo.
6. Avverso la sentenza ha interposto appello l’a.t.i. Mengozzi-Ecotras deducendo:
I) violazione dell’art. 17 L. n. 68/99 [1] in riferimento all’interpretazione dello stesso;
II) violazione dell’art. 17 L. n. 68/1999 con riferimento alla sua applicabilità al caso di specie;
III) errata applicazione del principio della massima partecipazione;
IV) omessa motivazione relativamente ad un motivo di ricorso.
7. L’appello è fondato e merita accoglimento.
8. Occorre prendere l’abbrivio dal testo dell’art. 17 della più volte citata l. n. 68/1999 il quale recita: "Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesi di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione" [il corsivo è stato aggiunto].
9. A ben vedere l’oggetto del contendere è duplice e verte, da un lato, sulla corretta esegesi dell’avverbio "preventivamente" e, dall’altro, sui rapporti in generale intercorrenti tra la lex specialis di gara ed i formanti legislativi (tra i quali, nella fattispecie, la ridetta l. n. 68/1999) non espressamente menzionati nella normativa disciplinante la procedura di evidenza pubblica.
9.1. Riguardo alla prima questione, una volta ridotto il problema ermeneutico ai suoi termini essenziali, va detto che due sono le possibili, e divergenti, interpretazioni del dettato normativo.
9.2. Secondo l’opzione esegetica patrocinata dall’a.t.i. appellante, sulla scorta di una recente decisione della Sezione (la n. 3733/2002), "preventivamente" equivale a "contestualmente alla domanda di partecipazione" e dunque l’adempimento in parola configurerebbe un requisito di partecipazione piuttosto che una mera condizione dell’aggiudicazione (siccome invece adombrato dal Tribunale lombardo).
9.3. Di diverso avviso si mostra l’Azienda appellata che aderisce ovviamente all’interpretazione seguita dal T.a.r..
9.4. Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sullo specifico punto, non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso con l’arresto invocato dall’appellante; l’indirizzo, ivi esposto con dovizia di argomentazioni, deve infatti considerarsi consolidato (sul punto, si citano altresì le recenti decisioni della Sezione VI, 21.7.2003, n. 4202 ed ancora di questa Sezione, n. 3148 del 3.2.2004).
9.5. Siccome già evidenziato nelle decisioni succitate, l’adempimento imposto dall’art. 17 deve necessariamente qualificarsi alla stregua di un requisito di partecipazione alla gara mercé l’intimo finalismo della previsione legislativa, la cui ratio non va ricercata nella garanzia che l’amministrazione stipuli l’appalto aggiudicato con un’impresa in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma risiede piuttosto nell’esigenza che il rispetto di siffatta normativa sia comunque assicurato a prescindere dalle pur rilevanti esigenze rivenienti dal principio del buon andamento amministrativo.
In altri termini l’obiettivo, di elevato valore sociale, della piena socializzazione dei disabili - che la legge n. 68/1999 mira a tutelare sul versante dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa – secondo la teleologia preferita dai conditores juris, viene in rilievo come un valore in sé che trova diretto fondamento in più di un parametro costituzionale (e, segnatamente, negli artt. 2, 3, 4, 32, 35 e 38 della Carta) e che assume, pertanto, una pregnanza normativa che travalica i più ristretti confini dell’interesse alla regolarità ed alla convenienza economica delle contrattazioni della Pubblica amministrazione.
9.6. Tali conclusioni non sono poi infirmate dalla considerazione delle positive ricadute macroeconomiche rivenienti dal rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, realizzandosi al contempo sia il preminente interesse alla piena socializzazione sopra richiamato sia l’obiettivo, ugualmente superindividuale sebbene di natura utilitaristica, di non sottrarre alla funzione della produzione del reddito nazionale l’apporto fondamentale di un’importante aliquota della forza-lavoro; a ben vedere, infatti, siffatto ulteriore approdo teleologico della normativa ben si accorda con gli alti "valori" testé ricordati.
9.7. La prospettiva dalla quale riguardare gli obblighi sanciti dall’art. 17 non trova allora il suo punto di fuga nell’aggiudicazione, ma nella stessa partecipazione alla gara.
L’espressa comminazione della sanzione endoprocedimentale dell’esclusione si erge invero a monito per tutte le imprese che aspirino a partecipare a bandi per appalti pubblici e, del pari, si atteggia a preciso obbligo delle stazioni appaltanti: la circostanza che dette imprese siano tenute a dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili rappresenta dunque un’importante tutela anticipata del bene-interesse al collocamento dei cittadini più sfortunati e, parallelamente, l’adempimento dello specifico obbligo dichiarativo assume un preciso significato, del tutto autonomo dal diverso profilo della verifica dell’effettiva corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
9.8. Per le ragioni testé spiegate, non può condividersi l’opinione del T.a.r. bresciano secondo cui, nella specie, ci si trovi al cospetto di una violazione meramente formale, né che l’omessa produzione di una dichiarazione, espressamente imposta dall’ordinamento settoriale, non abbia comportato alcuna concreta lesione dell’interesse pubblico alla protezione "attiva" dei disabili.
All’evidenza il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato la natura "promozionale" dell’intera legge n. 68/1999 (siccome esplicitamente e solennemente affermato nel primo comma del primo articolo di essa) né la specifica funzione assolta dall’art. 17 che, si ribadisce, non è esclusivamente rivolto ad assicurare l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, ma ancor prima mira a combattere, favorendo un progressivo mutamento dell’atteggiamento culturale della società civile e della comunità economica nei confronti delle persone minorate, la perniciosa sottovalutazione dell’importanza di talune norme di garanzia.
Calate le precedenti considerazioni nella vicenda che occupa il Collegio, appare difficilmente revocabile in dubbio che l’eloquente dimostrazione della plateale lesione del bene-interesse protetto si tragga dalla circostanza che la stessa stazione appaltante (peraltro istituzionalmente deputata alla tutela della salute dei cittadini) e ben quattro imprese, su sette partecipanti, si siano completamente dimenticate dell’esistenza dell’art. 17 in parola e che la pretesa al rispetto della previsione, seppur nella specie strumentale al perseguimento dell’interesse giuridico-economico dell’a.t.i. non aggiudicataria ad un diverso esito della selezione comparativa, meriti la tutela giurisdizionale negata in primo grado dal T.a.r. bresciano.
9.9. Milita inoltre a favore dell’interpretazione offerta anche un altro argomento, opportunamente messo in luce nella citata decisione n. 4202/2003.
9.10. La Sesta Sezione ha invero avuto occasione di statuire, in modo assolutamente condivisibile, che gli obblighi scaturenti dal disposto dell’art. 17 si imputano in capo ad ogni impresa, pubblica o privata, che intenda partecipare a bandi per appalti pubblici, a nulla rilevando quale sia il numero dei lavoratori da essa dipendenti, ovverosia a prescindere dal fatto che la singola impresa concorrente si collochi, o meno, al di sopra della soglia dimensionale che delimita l’ambito soggettivo di applicazione della l. n. 68/1999 (siccome definito dall’art. 3).
Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe assurdamente ipotizzare che, in mancanza della dichiarazione, l’amministrazione appaltante sia costretta a verificare, di volta in volta ed in relazione a ciascuna delle ditte partecipanti alla procedura di gara, quanti siano i lavoratori dalle stesse dipendenti.
È tuttavia di solare evidenza come siffatto divisare non solo cozzi apertamente con la chiarita ratio dell’art. 17 della l. n. 68/1999, ma collida altresì con i principi di economicità ed efficienza che presiedono allo svolgimento di qualunque attività amministrativa (artt. 97, 1° c., Cost. ed 1 della l. 7.8.1990, n. 241).
10. È fondato anche il secondo motivo di appello che investe l’altro oggetto dedotto nel thema decidendum (v., supra, il precedente punto 9.).
10.1. L’a.t.i. appellante critica l’argomento tratteggiato nel terzo alinea della motivazione della sentenza impugnata, laddove si adduce, quasi a giustificazione dell’operato amministrativo, il silenzio serbato dalla lex specialis di gara circa l’obbligo di produrre preventivamente quanto prescritto dall’art. 17 succitato.
10.2. La censura coglie nel segno.
10.3. In primo luogo suscita forte perplessità l’idea, pur affiorante dalla succinta motivazione della sentenza gravata, che l’obiettiva imperfezione del capitolato speciale d’appalto confezionato dalla stazione appaltante debba ritorcersi in danno di chi ne ha stigmatizzato le lacune, invece di costituire, come parrebbe logico ed equo, elemento destinato a valere in jure contro gli argomenti difensivi dell’amministrazione.
10.4. Non sembra tuttavia, in disparte la marginale considerazione appena svolta, che il T.a.r. bresciano abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di effetti dell’autovincolo assunto dalla Pubblica Amministrazione.
10.5. Se è vero, infatti, che le preminenti esigenze della certezza del diritto e della tutela della par condicio dei concorrenti impediscono all’amministrazione di disattendere arbitrariamente i precetti fissati nella normativa di gara dalla stessa formulata, è altrettanto incontestabile che il rispetto della lex specialis giammai possa condurre l’amministrazione a ritenersi esonerata dalla puntuale osservanza degli obblighi derivanti da altri, superiori, formanti positivi.
10.6. Tale conclusione si impone non soltanto in forza del fondamentale canone di legalità, immanente ad ogni attività amministrativa, ma discende altresì dall’ovvia considerazione che un argomento del genere, qualora portato alle sue estreme conseguenze logiche, si tradurrebbe in un’inammissibile via per eludere, mediante la predisposizione di bandi di gara artatamente lacunosi, la portata vincolante di precisi dettami legislativi.
10.7. Così non è.
10.8. Non può dimenticarsi, a dispetto della fuorviante dizione latina, che la normativa di gara è posta da un atto amministrativo per il quale sicuramente valgono i principi dell’eterointegrazione precettiva.
10.9. In altre parole, se l’amministrazione fissa una regola contraria alla legge, per chi ha interesse ad invalidarla si apre la via dell’impugnativa del bando di gara, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge processuale siccome interpretata dalla giurisprudenza (a seconda della natura immediatamente lesiva, o meno, della clausola censurata); nel diverso caso - che è poi quello di specie - in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara un contenuto previsto come obbligatorio dall’ordinamento giuridico, invece non sussiste alcun onere di tempestiva impugnazione, soccorrendo al riguardo il suddetto meccanismo di integrazione automatica: in tal guisa, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c. , si colmano in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla p.a..
10.10. Alla stregua di quanto premesso, emerge in maniera patente l’assoluta irrilevanza della "dimenticanza" ascritta all’Azienda Ospedaliera dal momento che, tra gli effetti spiegati l’art. 17 l. n. 68/1999, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, rientra sicuramente quello di integrare art. 3 del c.s.a., nella parte relativa al numero ed al tipo di dichiarazioni da presentare, a pena d’esclusione, ai fini della valida partecipazione alla gara.
Invero l’art. 17 l. n. 68/1999, seppur contenuto in un diverso provvedimento normativo, va letto in combinato disposto con l’art. 12 del d. lgs. 17.3.1995, n. 157[2], espressamente citato dal suddetto capitolato.
Il bando dunque non poteva affatto considerarsi l’unica fonte della disciplina degli specifici requisiti di partecipazione, non potendo esso prescindere dalle altre fonti normative esterne ad esso.
10.11. Né ha senso invocare nella fattispecie il principio di affidamento, asseritamente riposto dalle imprese sul tenore del c.s.a.; trattasi di allegazione del tutto inconferente poiché, nelle fasi iniziali della procedura, non si era certamente formato, in capo alle ditte concorrenti originariamente escluse, alcun affidamento tutelabile: il precedente della Sezione, invocato dall’Azienda appellante, riguardava a ben vedere una vicenda del tutto diversa da quella in esame, non tanto perché relativa ad una selezione per l’assunzione in un impiego pubblico, ma soprattutto perché in quel caso si discuteva della legittimità di una decadenza dall’impiego intervenuta a concorso da tempo concluso ("a circa un anno dopo dall’assunzione").
10.12. Di nessun pregio è poi l’eccezione dell’amministrazione appellata relativa alla pretesa irricevibilità della censura: afferma infatti l’A.O. che l’a.t.i. Mengozzi-Ecotras avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il bando per far valere vizi attinenti alle clausole di esclusione o ai requisiti di partecipazione.
10.13. Così non è.
10.14. In primo luogo si è chiarito che la normativa di gara non era affatto illegittima, ma semplicemente lacunosa (e comunque eterointegrata).
L’a.t.i. appellante, che aveva correttamente ritenuto di dover produrre la dichiarazione ex art. 17 ignorando, sul punto, la carenza precettiva del c.s.a., non aveva dunque alcun interesse a proporre un’inammissibile quanto infondata impugnazione avverso la lex specialis.
Inoltre la lesione delle situazioni giuridiche dell’appellante si è verificata soltanto all’atto dell’aggiudicazione disposta, a cagione dell’errata interpretazione della normativa da parte della stazione appaltante, a favore di una partecipante che non avrebbe potuto prendere parte alla procedura.
11. Le ultime considerazioni svolte nel precedente punto 10.10 fanno giustizia anche di un’altro errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto di poter trarre ulteriore linfa argomentativa, a favore della riferita interpretazione dell’art. 17, nel principio del c.d. favor partecipationis.
11.1. Il rilievo non è condivisibile. È ben noto che siffatto principio ermeneutico, destinato, da un lato, a conservare gli effetti di una normativa di gara mal redatta e, dall’altro, a salvaguardare sia l’imparzialità che il buon andamento amministrativo, può avere ingresso nel ragionamento decisorio, attesa la sua valenza sussidiaria, soltanto in presenza di clausole espulsive oscure e, come tali, suscettibili di differenti letture; in questa evenienza deve certamente optarsi per l’esegesi che assicuri la più ampia partecipazione di concorrenti.
È, di contro, fuorviante il richiamo al suddetto favor nel caso in cui l’interpretazione della previsione d’esclusione non dia adito a dubbi di sorta poiché esaurientemente precisata nel "diritto vivente" (nella specie rappresentato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, non a caso menzionata dall’Azienda nell’originario provvedimento di esclusione di talune delle ditte concorrenti).
12. È infine fondato anche l’ultimo motivo d’appello.
12.1. La redazione succinta della sentenza impugnata è invero censurabile sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul motivo, pur dedotto dall’appellante in primo grado, relativo alla violazione dell’art. 16 del d. lgs. n. 157/1995.
12.2. Giova qui incidentalmente osservare che la decisione a norma dell’art. 26, c. 4 della legge n. 1034/1971, al pari dell’omologa facoltà ammessa in sede di cautelare, non può mai fondarsi su di una cognizione parziale dell’oggetto dedotto in contenzioso.
12.3. La norma processuale autorizza invero l’adozione per uno stile redazionale estremamente sintetico, ma certamente non consente il deposito di pronunce incomplete; ne consegue che, qualora la sentenza "breve" appaia ex ante inidonea ad assicurare la necessaria completezza della disamina demandata al giudicante, questi non possa sottrarsi al dovere di conformarsi all’ordinario modello motivazionale.
12.4. La disposizione succitata - al pari dell’analoga previsione contenuta nell’art. 21 della stessa legge (che, sul punto, rinvia all’art. 26), siccome modificato dall’art. 3 della l. n. 205/2000 – introduce una regola difforme da quella risultante dal combinato disposto degli artt. 19 l. n. 1034/1971 e 65 r.d. 17.8.1907, n. 642, ma indubbiamente non deroga al principio generale, valevole anche per il rito amministrativo, scolpito dall’art. 112 c.p.c. che impone, come noto, al giudice di pronunciarsi, in ogni caso, su "tutta la domanda".
Pertanto la motivazione "in forma semplificata" può non soffermarsi su taluni motivi dedotti con il ricorso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’accoglimento o il rigetto di quelli scrutinati conduca inevitabilmente, secondo i comuni canoni di giudizio, al superamento o all’assorbimento delle altre doglianze formulate, in forza di un palese nesso di pregiudizialità o di implicazione.
12.5. Laddove, invece, tra i motivi, integranti l’oggetto della domanda, non sussista un collegamento logico-giuridico del genere descritto – tal che una o più delle censure articolate dalla parte ricorrente risultino del tutto autonome da quelle già esaminate e possano da sole condurre ad un diverso esito processuale - il giudice non può astenersi dal vagliarle.
12.6. Il T.a.r. lombardo non sembra essersi attenuto a questi principi, non essendosi avveduto dell’evidente salto logico inficiante la correttezza dell’iter argomentativo posto a base della reiezione del ricorso proposto dell’a.t.i. Mengozzi-Ecotras.
12.7. In dettaglio, è a dirsi che il Collegio bresciano ha valorizzato (quarto alinea della motivazione) la circostanza dell’avvenuta integrazione della documentazione prodotta, senza preventivamente farsi carico di esaminare la questione, obiettivamente pregiudiziale, della legittimità dell’integrazione consentita dalla Pubblica Amministrazione, come invece sarebbe stato necessario in presenza di una specifica lagnanza sul punto (v. a pag. 8 del ricorso di primo grado).
12.8. Tanto doverosamente premesso, possono quindi illustrarsi le ragioni della fondatezza del motivo non analizzato in primo grado.
12.9. L’a.t.i. appellante contesta la ritualità dell’integrazione dichiaratamente disposta dall’Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 157/1995.
12.10. Quest’ultima norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici invitino, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni "presentati".
12.11. L’integrazione in parola è pertanto consentita nel solo caso in cui una dichiarazione (è questa l’ipotesi che qui interessa) risulti già presentata da un’impresa concorrente; l’istituto, di contro, non può trovare applicazione alcuna qualora, come nella vicenda sottoposta al giudizio del Collegio, tale condizione non si sia verificata.
12.12. È invero incontestabile, atteso quanto sopra argomentato, che la dichiarazione prescritta dall’art. 17 della l. n. 68/1999 debba essere espressa e specifica, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione – siccome invece sostenuto dalle appellate – il generico riferimento, contenuto nel modello di autocertificazione allegato al c.s.a. sub 7 e 16, al rispetto delle norme di legge e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.
12.13. Segue da ciò che l’amministrazione appaltante, in luogo di dar corso ad un’inammissibile integrazione, avrebbe dovuto limitarsi ad escludere le domande di partecipazione non regolarmente presentate.
13. L’integrale accoglimento dei motivi di appello impone la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente accoglimento del ricorso proposto avanti al T.a.r.: vanno, per l’effetto, annullati gli atti impugnati in primo grado.
14. Delle spese di lite del doppio grado di giudizio può disporsi la totale compensazione, ravvisandosi in tal senso giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 25.5.2004 con l’intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Nicolina Pullano - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Gabriele Carlotti f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

Depositata in Segreteria il 18 novembre 2004