Lavoratori, più garanzie se il datore non paga


(Prop. Direttiva 15.1.2001)

Un organismo nazionale potrebbe pagare nel caso di insolvenze.


Il mercato del lavoro diventa europeo, e le normative a protezione dei lavoratori devono necessariamente essere modificate per conservare la propria validità. È il caso della direttiva 80/987/CEE, che garantisce ai lavoratori subordinati un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Dopo venti anni dalla sua entrata in vigore, ora la Commissione intende modificare il testo introducendo ulteriori garanzie a favore dei dipendenti, pur lasciando di fatto inalterato il meccanismo della normativa. La direttiva obbliga infatti gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori, il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente, il pagamento "dei diritti non pagati e riguardanti la retribuzione relativa ad un determinato periodo". Il patrimonio di tali organismi deve essere ovviamente indipendente dal capitale di gestione dei datori di lavoro, e questi ultimi devono contribuire al finanziamento (a meno che esso non sia assicurato integralmente dalle autorità). La direttiva contiene inoltre disposizioni che consentono agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare abusi. Le modifiche proposte da Bruxelles (che ha adottato la nuova direttiva il 15 gennaio 2001) riguardano prima di tutto una definizione più precisa del campo di applicazione: "L'obiettivo sociale principale della direttiva è quello di proteggere i crediti salariali non pagati dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Questo obiettivo potrebbe infatti essere messo in causa qualora si permettesse di dedurre dal campo di applicazione di questa protezione i crediti non pagati dei lavoratori i cui datori di lavoro insolventi non siano suscettibili di essere sottoposti a procedure collettive di soddisfacimento (procedure di liquidazione) o che sono sottoposti a procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione che variano continuamente (concordati, amministrazioni controllate, cessazione di pagamenti o procedure analoghe destinate a garantire l'ulteriore funzionamento dell'impresa)". Inoltre, per garantire trasparenza e sicurezza dal punto di vista giuridico, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione tutte le procedure d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva - e qualsiasi modifica che le riguardi - che diano luogo all'intervento dell'organismo di garanzia. Infine, oltre a introdurre alcune semplificazioni, il nuovo testo indica qual è l'organismo di garanzia competente nel caso di una situazione transnazionale (quando per esempio la sede si una impresa o del datore di lavoro è in uno Stato membro e i lavoratori, o una di essi, risiedono in un altro Stato membro) e stabilisce il principio della collaborazione amministrativa tra gli Stati. (24 gennaio 2001)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 137,
paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
pronunciandosi conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata il 9 dicembre 1989, enuncia al punto 7 che "la realizzazione del mercato interno deve condurre a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea (...). Detto miglioramento deve comportare, ove necessario, lo sviluppo di taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come il licenziamento collettivo o quelli riguardanti i fallimenti".
(2)La direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 [1] ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei crediti salariali non pagati.
(3) L’evoluzione delle normative in materia d’insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.
(4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano determinati il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel campo di applicazione della direttiva, le possibilità di esclusione concesse a titolo eccezionale, agli Stati membri e sopprimerne l’allegato.
(5) Per garantire una tutela equa dei lavoratori interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d’insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri in materia e ricomprendere nella nozione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla procedura di liquidazione. Tale modifica risulta al tempo stesso necessaria per garantire la coerenza con la direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
(6) Occorre garantire che i lavoratori di cui alle direttive 97/81/CE del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dalla CEEP e dalla CES [2], 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e 91/383/CEE del 25 giugno 1991 che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
(7) Per garantire la sicurezza giuridica dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in numerosi Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è necessario introdurre una disposizione che determini esplicitamente l’istituzione competente per il pagamento dei crediti salariali in questi casi e di garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.
(8) Per facilitare l’identificazione delle procedure d’insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali, occorre prevedere che gli Stati membri notifichino le procedure d’insolvenza dando luogo all’intervento dell’organismo di garanzia alla Commissione e agli altri Stati membri.
(9) Occorre modificare la direttiva 80/987/CEE.
(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’adeguamento di talune disposizioni della direttiva 80/987/CEE, per tener conto dell’evoluzione del mercato del lavoro, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio raggiunti a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per raggiungere questi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1.
La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro".
2) Le sezioni I e II sono sostituite dalle seguenti:
"SEZIONE I
Campo di applicazione e definizioni
Articolo primo
1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i membri della famiglia occupati da una persona fisica;
b) i pescatori remunerati a parte.
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di un procedimento concorsuale previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro basato sull’insolvenza del datore di lavoro e che comporta lo spossessamento parziale o totale di questo datore di lavoro e la designazione di un curatore e inoltre l’autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:
a) ha deciso l’apertura del procedimento, oppure
b) ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.
2. La presente direttiva fa salve le disposizioni di diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione"; "diritto quesito" e "diritto in corso di acquisizione". Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;
b) i lavoratori aventi un contratto a durata determinata ai sensi della direttiva 1999/70/CE;
c) i lavoratori aventi una relazione di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2 della direttiva 91/383/CEE.
3. Si intende per "stabilimento", ai fini della presente direttiva, qualsiasi luogo in cui il datore di lavoro esercita in modo non transitorio un’attività economica con mezzi umani e beni.
SEZIONE II
Disposizioni relative alle istituzioni di garanzia
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro. I diritti presi in considerazione dall’organismo di garanzia sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.
Articolo 4
1. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.
2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati dall’organismo di garanzia. Questa durata non può tuttavia essere inferiore al periodo consistente negli ultimi tre mesi di retribuzione non pagata. Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore ai sei mesi.
3. Gli Stati membri possono fissare un massimale per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia.
Quando gli Stati membri ricorrono a questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.
3) È inserita la seguente sezione III bis:
"SEZIONE III bis
Disposizioni relative alle situazioni transnazionali
Articolo 8 bis
1. Quando un’impresa avente stabilimenti sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e quando l’apertura della procedura d’insolvenza è stata richiesta in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, l’organismo di garanzia competente è quello di quest’ultimo Stato membro.
2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto che disciplina l’organismo di garanzia competente.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la cui copertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.
Articolo 8 ter
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8bis, gli Stati membri prevedono una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche competenti."
4) È inserito il seguente articolo 10 bis:
"Articolo 10 bis
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le procedure nazionali d’insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano.
La Commissione procede alla pubblicazione di dette notificazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."
5) L’allegato è soppresso.
Articolo 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al primo comma agli stati di insolvenza dei datori di lavoro dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee..
Articolo 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva