Il decreto degli ammortizzatori sociali
(Dl 249/04 G.U. n. 235 6.10.2004)
Intervento del Governo per l'occupazione e contro le crisi di aziende.
La risposta del Governo per far fronte alle gravi situazioni sul versante occupazionale, createsi a seguito della chiusura di molte aziende, è il decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2004. L'intervento contenuto in questo provvedimento concerne sostanzialmente in misure circa gli ammortizzatori sociali. In particolare esso stabilisce che, nel limite di spesa massimo di 43 milioni di Euro (attinti dal Fondo per l'occupazione), i lavoratori in regime di trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni straordinaria), causato da crisi aziendale, possano godere di una proroga della durata di dodici mesi nel caso partecipino a specifici programmi di formazione tesi ad una loro prevista ricollocazione, previo accertamento da parte del Ministero del lavoro di eccedenze comprovate in ambito aziendale. E' importante sottolineare che queste deroghe alla normativa vigente sono valide solo se i programmi di formazione od il nuovo lavoro siano svolti in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Tutti benefici straordinari concessi decadono qualora il lavoratore non accetti di partecipare al corso di formazione, oppure quando venga rifiutata l'offerta di un nuovo lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Questa normativa, che entra in vigore il 7 ottobre 2004, riguarda soprattutto il settore tessile, attualmente in balia di una seria crisi. Nel decreto sono contenuti, infine, interventi necessari per realizzare rilevanti misure sociali che favoriscano l'associazionismo e la disabilità. (7 ottobre 2004)DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n.249. Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione [1];
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonché per assicurare interventi in materia di politiche sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 [2], convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [3], le parole: "nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 [4], e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Art. 2.
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438 [5], del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [6], nonché contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451 [7], e 28 marzo 2001, n. 149 [8], e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 [9], è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [10].
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Castelli