Indennitą di maternitą per tutta la gravidanza

(Cassazione 3954/2001)

Spetta non solo nel periodo di lavoro a tempo parziale.
Alle lavoratici costrette ad assentarsi dal lavoro a causa dello stato di gravidanza spetta l'indennità di maternità. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una dipendente ligure costretta a rimanere a casa per qualche mese, trovandosi in stato di gravidanza a rischio aborto, chiarisce innanzitutto che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, la lavoratrice il cui periodo di astensione obbligatoria coincide solo in parte con la fase lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all’indennità di maternità per l’intero periodo di astensione obbligatoria e non soltanto per il periodo di previsto svolgimento dell’attività lavorativa. Il caso in questione, rileva la Suprema Corte, può rientrare tra quelli previsti dalla normativa di tutela delle lavoratrici madri, in quanto l'allontanamento dal lavoro non è frutto di una libera scelta della lavoratrice. (30 aprile 2001)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3954/2001
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di La Spezia del 16/9/94 S. P. conveniva in giudizio l'INPS, per la corresponsione della indennità di maternità, ex art. 5 L. n. 1204 del 30/12/71 [1], per l'intero periodo di interdizione al lavoro (1/6/93 -29/9/3); precisava che era lavoratrice dipendente, con contratto di part time dal settembre al 10 giugno dell'anno successivo, e che, trovandosi in stato di gravidanza a rischio aborto, in data 1/6/93 aveva ottenuto dall'Ispettorato dal Lavoro la interdizione anticipata al lavoro fino al 30/6/93, prorogata poi fino al 29/9/93.
L 'INPS, che in via amministrativa aveva riconosciuto l'indennità di maternità solo fino al 10/6/93, costituendosi in giudizio, contrastava la domanda, per difetto dei presupposti ed il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di La Spezia, investito in grado di appello ad istanza della S., con sentenza del 21/9- 1/10/98, rigettava l’appello, confermando la decisione.
Precisava il giudice del riesame che la ratio della legge n. 1204/1971 consisteva nel tutelare economicamente la lavoratrice che fosse costretta ad assentarsi (o fosse interdetta) dal lavoro per lo stato di gravidanza e che l' indennità presupponeva che la mancata percezione del reddito da lavoro dipendesse dalle gestazione, o dalle sue complicanze, che impedivano la prestazione lavorativa.
Inapplicabile nella specie era l'art. 17 della citata legge, perché disciplinava il diverso caso della donna che incontrasse difficoltà di ricollocazione nel mondo del lavoro, in conseguenza del proprio stato di gravidanza, e quindi limitava l'intervento al periodo di 60 giorni intercorrenti fra 1o stato imprevisto di privazione di lavoro e quello di inizio dell'astensione obbligatoria per motivi di maternità.
Diverso era il caso in esame, in cui la sospensione dal lavoro era contrattualmente prevista per il periodo dal 10 giugno al 1° settembre e quindi la S. sarebbe stata comunque assente dal lavoro, per previsione contrattuale, e non poteva ricondurre la mancata percezione del relativo reddito allo stato di gravidanza.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la S., fondato su un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 5, 15 e 17 L. n. 1204 del 1971 (art. 360 n. 3 C PC), deduce la ricorrente che l'interpretazione data dal Tribunale era stata respinta dalla Suprema Corte, che, con la sentenza n. 7839 del 10/8/98, aveva affermato il principio secondo cui, in caso di part time verticale su base annua, la lavoratrice ha diritto alla indennità di maternità per l'intero periodo di astensione obbligatoria e non solo per quello durante il quale era previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa; ciò sulla base della considerazione che la diversa, restrittiva, interpretazione contrastava col dato testuale dell'art. 17 della legge,laddove si prevedeva che l'indennità spetta anche quando il periodo di astensione inizi entro i sessanta giorni dalla sospensione del rapporto.
La funzione della indennità di, maternità era quella di indennizzare la donna per la perdita della retribuzione non solo effettiva, ma anche potenziale, per altre occupazioni che avrebbe potuto trovare durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gestazione.
La sentenza quindi doveva essere cassata, con ogni conseguenza di legge e distrazione delle spese.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto di affermare il principio di diritto, secondo cui in merito alla spettanza, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, dell'indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, va precisato che, dal coordinamento della sentenza della Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 160 del 1974, si desume che per la lavoratrice che (per effetto dell'iscrizione alle liste di collocamento durante il periodo di sosta fra una fase del lavoro e l'altra) abbia acquistato il diritto all'indennità di disoccupazione, tale indennità si trasforma automaticamente in indennità di maternità ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della I. N. 1204 del 1971; viceversa, alla lavoratrice che, nel suddetto periodo, non abbia ritenuto di iscriversi alle citate liste, ponendosi volontariamente nello stato di non occupata, l'indennità di maternità non è da riconoscere in funzione della scelta dalla stessa operata.
Ne consegue che la lavoratrice il cui periodo di astensione obbligatoria coincide solo in parte con la fase lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale del tipo considerato (per continuare nel periodo di prevista sospensione) ha diritto all’indennità di maternità per l’intero periodo di astensione obbligatoria e non soltanto per il periodo di previsto svolgimento dell’attività lavorativa.
Infatti, in base ad una interpretazione estensiva delle pertinenti norme della L. n. 1204 del 1971 è da ritenere che l’ipotesi in oggetto, benché non espressamente contemplata, debba essere compresa fra quelle cui si riferisce l’indennità giornaliera di cui all’art. 15 della citata legge, non costituendo la temporanea cessazione dell’attività lavorativa durante il periodo di sosta una situazione definita di allontanamento dal circuito del lavoro, frutto di scelta della lavoratrice, come accade nelle ipotesi espressamente indicate dell’art. 17 della stessa legge (Cass. n. 7839 del 10/8/98).
Il Collegio condivide questo principio e non ha alcun motivo per discostarsene; consegue da ciò che il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con pronuncia nel merito da parte della Corte, ai sensi dell’art. 384 CPC, e accoglimento della domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell’INPS per l’intero processo e liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara, il diritto di S. P. alla indennità di maternità per l’intero periodo di astensione obbligatoria.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese, che liquida per i due gradi del giudizio di merito in £ 4.000.000, ivi comprese £ 350.000 per spese.
Condanna, altresì, l’INPS al pagamento delle spese per il presente giudizio di legittimità, che liquida in £ 16.000, oltre a £ 3.000.000 per onorario, con distrazione, queste ultime, in favore dell’avv. D. C., antistatario.
Roma, 19 dicembre 2000.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2001.