Integrazione salariale straordinaria solo con il fallimento
(Tar Lazio 3287/2003)
Dopo lo stato di insolvenza le imprese non sono ammesse al trattamento straordinario
Nel periodo compreso tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento le imprese non sono ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società dichiarata fallita contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che aveva concesso alla società ricorrente la cassa integrazione guadagni straordinaria a partire dalla dichiarazione di fallimento e non da quella dello stato di insolvenza. I giudici amministrativi hanno infatti chiarito che il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alla legge è concesso solo in casi tassativi tra i quali non è compreso lo stato di insolvenza; inoltre lo stesso trattamento può essere concesso alle imprese una sola volta e nel caso delle imprese fallite dopo la dichiarazione di fallimento. Il periodo che decorre dallo stato di insolvenza è infatti coperto dalla cassa integrazione guadagni solo per le imprese che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria con la nomina di un commissario straordinario e per le quali sussiste effettiva possibilità di recuperare la capacità economica e produttiva. (23 aprile 2003)Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 3287/2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- SEZIONE III - Bis -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11683 del 2001 proposto dal FALLIMENTO S.I.S.A.S., S.p.A., in persona del curatore avv. Vittorio Ottolenghi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Antonio Caiafa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Fusco n. 104;
C O N T R O
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (avv. Ettore Figliolia) presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
PER L'ANNULLAMENTO
- del decreto 4 giugno 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione XI;
- della direttiva ministeriale in data 12 giugno 2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 24 giugno 2002 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Soc. S.I.S.A.S., S.p.A., operante nel settore dell'industria chimica, con sentenza depositata il 22.12.2000, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 270/99, è stata dichiarata "insolvente". Con la medesima sentenza veniva nominato l'avv. P. Ferrari Commissario Giudiziale.
In data 21.2.2001 il Commissario inoltrava all'Amministrazione istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/91, per un massimo di 325 lavoratori, a decorrere dall'1.2.2001.
Con decreto del 18.4.2001, il Tribunale di Milano, verificato che mancavano i presupposti per formulare in senso affermativo una prognosi di sussistenza di concreta prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa, così come richiesto dall'art. 27 del D. Lgs n. 270/99, e dunque, l'assenza delle condizioni per l'ammissione della S.I.S.A.S. S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria, dichiarava il fallimento della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 270/99 e nominava curatore del fallimento l'avv. Vittorio Ottolenghi.
Con istanza del 31.5.2001 questi richiedeva la concessione del trattamento di integrazione salariale, sempre ex art. 3 della legge 223/91, in via principale per il periodo compreso tra l'01.02.01 e il 31.02.02 (e cioè, dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza) e in via subordinata, a partire dal 18.04.01 (data del dichiarato fallimento).
Con provvedimento n. 29945 del 04.06.01, il Ministero, ai sensi della direttiva ministeriale del 12.06.2000 e della circolare n. 48/00, non dava seguito all'istanza presentata dalla società con decorrenza dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza e cioè dall'01.02.01. Invece con D.M. n. 30193 dell'01.08.2001 autorizzava la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale del 18.04.2001 al 17.04.2002, in favore dei lavoratori dipendenti della società.
Il D.M. 4 giugno 2001 è stato, unitamente all'atto generale presupposto (direttiva ministeriale 12 giugno 2000), gravato per i seguenti motivi:
violazione di legge (art. 2, comma 5, lettera c) della legge n. 675/77; art. 1, comma 2 e 7, della legge 223/91 [1]; art. 3, L. n. 223/91; art. 5, legge n. 164/785; artt. 2 del D.P.R. n. 218 del 10.6.00 [2]);
eccesso di potere per errata interpretazione dei presupposti e violazione dell'art. 3 della L. 223/91 [3] e dell'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93 [4].
Resiste al ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendone il rigetto per infondatezza.
Alla pubblica udienza odierna la causa, sentite le parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Giova premettere che non appare condivisibile la tesi secondo cui gli estremi dell'integrabilità sono accertati nelle procedure di consultazione sindacale, mentre l'esame da parte degli organi amministrativi si esaurirebbe in un giudizio di mera legittimità, in particolare per quel che riguarda l'art. 3, della legge 223/91, concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese soggette a procedure concorsuali.
La procedura di cui all'art. 5 della legge n. 164/75, mutata dall'art. 2 del D.P.R. n. 218/00, sancisce l'inderogabilità e la propedeuticità dell'informativa alle Organizzazioni Sindacali interessate da parte dell'imprenditore che intenda richiedere l'intervento CIGS.
Al riguardo viene stabilito un articolato procedimento quanto a modalità di attuazione e tempi della sua conclusione.
Nell'esame congiunto, pertanto, le parti valutano la necessità di ricorrente all'intervento CIGS e si confrontano sul numero dei lavoratori da sospendere, sui criteri per la loro individuazione, sulle misure per la gestione delle eventuali eccedenze, sulla possibilità di sospendere i lavoratori a rotazione.
L'Amministrazione - una volta che l'imprenditore ha presentato la richiesta di intervento CIGS - verifica che sia stato correttamente espletato l'esame congiunto della situazione aziendale.
Tuttavia la valutazione tecnica circa la corrispondenza della situazione aziendale ai requisiti normativi ed amministrativi che sono da applicare, spetta esclusivamente alla P.A.
Anche in ordine alla casistica dell'art. 3, l'Amministrazione è tenuta: ad acquisire la documentazione che attesti l'assoggettamento dell'impresa ad una delle procedure concorsuali, elencate dalla suddetta disposizione; ad accertare che l'azienda rientri nel campo di applicazione dell'istituto dell'integrazione salariale, sia come settore di inquadramento, sia in base a quanto stabilito dall'art. 1, della stessa legge n. 223/91, in materia di organico aziendale; a riscontrare che i lavoratori per cui si richiede l'intervento CIGS siano ancora alle dipendenze della procedura.
In sintesi, la P.A. non può limitarsi a prendere atto del contenuto dell'esame congiunto, che, pertanto, costituisce atto indispensabile, ma non determinante ai fini della decisione amministrativa.
Orbene, nel caso di cui trattasi, in data 21.02.01 è stata avanzata richiesta ai sensi di un norma (art. 3) che, con direttiva del 12.06.2000, era già stata ritenuta non applicabile nell'ipotesi di dichiarazione dello stato di insolvenza.
Per quanto, poi, riguarda la lamentata errata interpretazione dell'art. 3 della legge n. 223/91 e dell'art. 7 comma 10 ter della legge n. 236/93, si ritiene necessario compiere un sintetico raffronto tra previgente ed attuale disciplina della normativa CIGS in materia di amministrazione straordinaria.
Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 08.07.99 n. 270, i lavoratori dipendenti da imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria erano tutelati mediante due disposizioni normative: l'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93, in base a cui si stabilisce che la durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario, nel caso - appunto - di aziende commissariate in base al decreto legge 30.01.79 n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 03.04.79, n. 95.
L'art. 1, comma 2, della legge n. 223/91 prevedeva, per le imprese di cui al precedente comma 1, in presenza di specifiche condizioni, l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa, cui seguiva l'apertura, tramite decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, della procedura di amministrazione straordinaria, attuata ad opera di uno o tre commissari.
Quanto sopra, qualora permanesse la continuazione dell'esercizio di impresa.
Nel caso di cessazione dell'esercizio di impresa si applicava l'art. 3.
Il citato D. Lgs n. 270/99 ha introdotto una nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Tale nuova disciplina ha previsto che l'apertura della suddetta procedura sia preceduta da una fase esplorativa, consistente nella dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale competente per territorio.
Con la sentenza dichiarativa, il Tribunale nomina anche il Commissario Giudiziale, al quale sono assegnati i compiti di verifica dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale.
Il Commissario, eseguita questa verifica, è tenuto a presentare una relazione al Giudice: tale fase può concludersi con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero con la dichiarazione di fallimento dell'impresa.
Ove il Giudice rilevi l'effettiva presenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa, condizioni indicate all'art. 27 del D. Lgs. 270/99, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (art. 30); successivamente nomina con decreto uno o tre commissari straordinari (art. 38).
Nel caso in cui, invece, il Tribunale non riscontri le condizioni previste dall'art. 27 del D. Lgs n. 270/99, dichiara il fallimento dell'impresa con un decreto, nel quale sono nominati il giudice delegato ed il curatore e dichiara cessate le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (vedasi art. 31 del D. Lgs n. 270/99).
In merito all'applicazione dell'istituto della CIG straordinaria alla luce delle nuove disposizioni, si rileva che l'art. 110 del D. Lgs. n. 270/99, in quanto norma finale e di coordinamento con la previgente disciplina, fa permanere l'applicabilità dell'art. 7, comma 10 ter della legge 236/93, per cui i dipendenti delle imprese assoggettate, con decreto del Tribunale, alla procedura di Amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 30, 35 e 84 della nuova normativa potranno beneficiare, dalla data di emanazione del decreto suddetto, della CIGS prevista dal sopra richiamato comma 10 ter, fino al ritorno in bonis dell'impresa, ovvero fino al decreto del Giudice che dichiara la cessazione dell'esercizio di impresa (art. 73) ovvero, ancora, fino alla conversione dell'Amministrazione straordinaria in fallimento (artt. 67, 70, 71, 87).
Invece la fase, di durata variabile dai 45 ai 90 giorni, intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza ed il decreto che apre la procedura di amministrazione straordinaria, solleva problematiche del tutto nuove non essendo rinvenibile una norma in materia di CIGS direttamente riferibile alla fattispecie. Né può soccorrere, in proposito, il richiamo alle previgenti norme, operato dall'art. 110 del D. Lgs. n. 270/99, proprio perché la fase procedimentale in argomento non sussisteva precedentemente.
Pertanto la tutela afferente al periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e la dichiarazione di Amministrazione Straordinaria ovvero del fallimento, avrebbe potuto essere apprestata solo in via di analogia.
Ma a ciò osta l'enunciato dell'art. 3 più volte citato, il quale contempla ipotesi tassative in cui può farsi luogo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ("nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo, consistente nella cessione del beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuità dell'attività non sia stata disposta o cessata".
Dunque la dichiarazione d'insolvenza non concreta una procedura concorsuale.
Oltretutto se durante il dichiarato periodo di insolvenza si applicasse l'art. 3 e successivamente la procedura di amministrazione straordinaria sfociasse o nella cessazione dell'esercizio di impresa ovvero nel fallimento - fattispecie entrambe specificatamente rientri nel campo di applicazione dell'art. 3 - si dovrebbe applicare per due volte, e con soluzione di continuità, la stessa norma, laddove la durata del trattamento è tassativamente previsto in due mesi (prorogabile di ulteriori sei mesi in presenza di fondate prospettive di salvaguardia dell'occupazione).
La formulazione della norma sta a significare, perciò, che non è consentita un'applicazione reiterata dell'art. 3.
Ad una lettura a carattere più estensivo è apparso, invece, prestarsi il richiamato art. 7, comma 10 ter, legge 236/93 in quanto il tenore della norma non preclude la sua applicazione nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura dell'amministrazione straordinaria ovvero del fallimento dell'impresa.
Tale articolo, infatti, ha come destinatari i dipendenti di aziende "commissariate" (ai sensi del D. L. n. 26/79, convertito con modificazioni nella legge n. 95/79) in favore dei quali la durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario.
Anche la suddetta normativa prevedeva l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria con decreto interministeriale Industria-Tesoro e la nomina di un commissario straordinario con decreto del Ministero dell'Industria.
La nuova disciplina ha riproposto sostanzialmente le suddette fasi procedimentali, individuando, tuttavia, come fase propedeutica e distinta quella della dichiarazione dello stato di insolvenza. In tale fase viene, comunque, nominato un Commissario (giudiziale) e pertanto l'impresa può definirsi "commissariata".
Se l'art. 7, comma 10 ter, appresta la tutela CIGS ai dipendenti delle imprese "commissariate" secondo la procedura di cui alla legge n. 95/79 e se tali procedure ricomprendono la dichiarazione dello stato di insolvenza, appare applicabile in via estensiva, il sopra richiamato art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93.
Si verte, invece, in altra ipotesi quando al termine del periodo dello stato di insolvenza sia dichiarato il fallimento dell'impresa.
Viene meno in tal caso la continuità procedimentale (dichiarazione dello stato di insolvenza, apertura della procedura di A.S. e nomina del commissario straordinario) che, seppure con fasi e tempistiche diverse, giustifica l'applicabilità dell'art. 7, comma 10 ter.
Può, invece applicarsi l'art. 3 della legge n. 223/91, che però - come più sopra argomentato - non può che decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento.
A fugare, infine, gli adombrati dubbi di costituzionalità della divisata normativa, sta la considerazione che la CIGS è una misura di sostegno al reddito per i lavoratori destinati a rientrare in azienda oppure in attesa di una possibile collocazione.
Se ciò appare assistitola un ragionevole grado di probabilità nel caso dell'assoggettamento dell'impresa alla procedura di A.S. tramite la ristrutturazione aziendale ovvero mediante la cessazione dell'azienda, che può prevedere il passaggio di tutto o parte del personale, ciò non sembra potersi verificare in caso di fallimento dell'azienda.
A fronte del quale, l'eventuale salvaguardia dell'occupazione è contemplata dall'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, che è norma applicabile anche nella fattispecie oggetto del ricorso, qualora ne sussistano i requisiti.
Per tutto quanto fin qui esposto, le censure mosse della ricorrente società avverso il provvedimento impugnato, devono ritenersi infondate.
Per cui il ricorso va respinto, mentre le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P. Q . M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis - RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2002 in camera di consiglio, con l'intervento dei Magistrati:
Dott. Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Dott. Giulio AMADIO - Consigliere, est.
Dott. Vito CARELLA - ConsigliereDepositata in Segreteria il 9 aprile 2003