Nuovi trattamenti economici per i dirigenti
Polizia, definizione dei ruoli di ispettore e perito tecnico

(Legge 263/2004 G.U. 9.11.2004)

E' diventato legge (la n. 263/2004) il decreto-legge 10 settembre 2004, teso a cancellare il problema di sperequazione creatosi nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici appartenenti sia alla Polizia di Stato sia ad altre Forze di polizia. Il provvedimento prevede che chi, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avesse la qualifica di ispettore capo e di perito tecnico (ruoli soppressi), venga ora inquadrato come ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o come perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica dal 1°gennaio 2003. Nel caso di appartenenza ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, invece, le nuove cariche hanno valore giuridico dal 1°gennaio 2001.
Al decreto-legge sono state apportate alcune modifiche, che riguardano soprattutto due aspetti: 1) l'anticipo della decorrenza giuridica al 31 dicembre 2000 della nomina a sovrintendente e sovrintendente capo per i duemila vincitori del concorso indetto il 3 luglio 1999, con il quale si aveva accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale; 2) la proroga al 15 maggio 2006 del mandato per i consigli della rappresentanza militare. Questa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.263 del 9 novembre 2004 e che entrerà in vigore il 24 dello stesso mese, contiene anche alcune importanti variazioni sul trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate (sia civili, sia militari) e delle Forze di polizia. Tali nuove disposizioni riguardano: i trattamenti di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa, la tutela legale e le indennità di presenza festiva. Dallo scorso primo gennaio 2004, inoltre, la legge sancisce che l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia venga incrementata del 4,91 per cento. (15 novembre 2004)