No a nuovi ordini per i paramedici
(Garante della Concorrenza AS287 2.12.2004)
Il disegno di legge del Governo potrebbe impedire il corretto funzionamento del mercato
Il Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 novembre scorso potrebbe determinare un restrizione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali nel settore sanitario non medico a causa della creazione di nuovi ordini professionali. E’ quanto scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in un parere sul provvedimento, auspicando che “nel corso della discussione in sede parlamentare, le osservazioni possano essere tenute in adeguata considerazione, allo scopo di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore delle professioni sanitarie non mediche.” (15 dicembre 2004)L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS287 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE
Roma, 2 dicembre 2004
Al Presidente del Senato della Repubblica
Prof. Marcello Pera
Al Presidente della Camera dei Deputati
On.le Pier Ferdinando Casini
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Silvio Berlusconi
Ministro della Salute
Prof. Girolamo Sirchia
Conferenza Stato-Regioni
Con la seguente segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende evidenziare, ai sensi dell’ art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i profili di contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato contenuti nel disegno di legge, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, da ultimo approvato, in data 11 novembre 2004, dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute.
Il disegno di legge citato è volto a dare attuazione alle modifiche intervenute nel titolo V della Costituzione a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con specifico riferimento alle professioni sanitarie.
Il citato disegno di legge riguarda le professioni sanitarie non mediche che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dalla Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione. Si tratta, più precisamente, delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione, disciplinate dalla legge n. 251 del 10 agosto 2000, espressamente richiamata dall’art. 1 del disegno di legge.
In particolare, il disegno di legge in questione delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di istituire i relativi Ordini professionali per le professioni sanitarie non mediche indicate, prevedendo, altresì, la trasformazione dei Collegi professionali esistenti in Ordini professionali e subordinando l’esercizio di tali professioni all’iscrizione obbligatoria al rispettivo albo professionale, all’esito dell’esame di Stato abilitante.
L’Autorità, ha già manifestato il proprio orientamento in merito a tali argomenti in occasione di precedenti interventi – nell’indagine conoscitiva sul Settore degli ordini e collegi professionali (provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997), nella segnalazione del 18 dicembre 1997 (AS118 - Istituzione di nuovi ordini professionali, in Boll. 51/1997 ), nella segnalazione del 29 ottobre 1998 (AS153 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in Boll. 43/1999) e nella segnalazione del 30 ottobre 2003 (AS268 - Regolamentazione dell’attività di insegnamento nel settore dello sport, in Boll. 44/2003). Essa ritiene opportuno, tuttavia, ribadire le osservazioni espresse in merito a tale materia, con riferimento al disegno di legge sopra citato.
A tal riguardo, come ampiamente già espresso nelle richiamate segnalazioni, si rileva che la costituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi provoca una significativa restrizione della concorrenza, comportando limitazioni all’entrata di nuovi operatori, fatta eccezione per le ipotesi in cui, sussistendo un’asimmetria informativa tra consumatore e professionista, sia necessario, al fine di garantire maggiori benefici per i consumatori, consentire l’accesso a determinate attività solo a quanti possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale, prevedendo a tal fine delle forme di selezione all’entrata, quali la formazione scolastica richiesta e il superamento di un esame di abilitazione, nonché un controllo sull’attività svolta dagli operatori.
In assenza di tali presupposti, infatti, la previsione di forme di selezione all’entrata può comportare, sotto il profilo economico, un ingiustificato aumento dei costi dei servizi offerti, senza necessariamente garantire la qualità degli stessi.
Ciò premesso, si rileva che, con specifico riguardo alle professioni oggetto del disegno di legge citato (professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione), non sembrano sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l’imposizione di barriere all’accesso nel relativo mercato.
Come già evidenziato nelle precedenti segnalazioni effettuate in proposito dall’Autorità e in particolare nella segnalazione relativa alle professioni sanitarie non mediche (AS153), si osserva, infatti, che, sotto il profilo della qualificazione professionale, le esigenze di tutela del consumatore possono essere integralmente soddisfatte con la previsione di un percorso formativo di livello universitario obbligatorio, come peraltro ribadito in materia dalla Commissione Europea, da ultimo nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004, che, seppur non direttamente attinente alle professioni sanitarie, esprime comunque dei principi generali in tema di attività professionali.
In tale occasione, la stessa Commissione, dopo aver stigmatizzato il fatto che nella maggior parte degli Stati membri l’accesso alle professioni sia regolamentato con varie restrizioni di tipo qualitativo, ha rilevato che una limitazione all’accesso al mercato si ripercuote negativamente sulla concorrenza e sulla qualità dei servizi offerti, determinando un significativo aumento dei prezzi a cui, peraltro, non corrisponde sempre una qualità migliore dei servizi offerti.
In tale contesto, ad avviso della Commissione, un intervento di regolamentazione dei servizi professionali risulta giustificato dall’esistenza di un’asimmetria informativa tra consumatore e professionista riguardo a quelle attività professionali il cui esercizio rappresenti un valore per la società in generale, comportando, in caso di inadeguatezza dell’offerta, costi sociali molto alti (c.d. "esternalità"), circostanza che non sembrerebbe ricorrere nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, anche alla luce dell’orientamento comunitario, l’Autorità ritiene che il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2004, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, possa determinare un restrizione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali nel settore sanitario non medico.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida, pertanto, che, nel corso della discussione in sede parlamentare, le presenti osservazioni possano essere tenute in adeguata considerazione, allo scopo di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore delle professioni sanitarie non mediche .