La proposta di sanatoria Inps e Inail

(Ddl Cdm 23.12.2004)

Il disegno di legge passa ora all'esame del Parlamento.
Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita Inail. E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.
In pratica si prevede una sanatoria per le prestazioni Inps legate al reddito indebitamente ricevute dai pensionati nel 2002-2003. La condizioni per la sanatoria integrale è la seguente: un reddito personale imponibile ai fini Irpef per il 2003 non superiore a 8.263,31 euro. Diversamente il recupero sarà del 75% dell’indebito erogato.
Il provvedimento introduce anche una nuova disciplina del regime di cumulo tra pensioni INPS e rendite INAIL liquidate a seguito di uno stesso evento invalidante.
Il provvedimento deve ora andare all’esame del Parlamento.
(23 dicembre 2004)

Schema di disegno di legge concernente l’abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL
Art. 1
(Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite)
1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
ART. 2
(Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)
8. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all’importo dell’integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l’età dell’assicurato all’atto dell’attribuzione della pensione sia inferiore.
9. Dalla data di cui al comma 1, l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all’articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all’importo calcolato sulla base dell’anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell’integrazione di cui all’articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.
10. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
11. L’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
12. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 19,6 milioni di euro per l’anno 2005, 21,9 milioni di euro per l’anno 2006 e 49,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.