Come funzioneranno i superbonus

(Dm Lavoro 6.10.2004)


Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 235 del 6 ottobre 2004
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235, del 6 ottobre 2004, è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato le modalità per l’attuazione delle disposizioni relative al posticipo del pensionamento di anzianità di anzianità per i lavoratori del settore privato iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria, gestita dall’INPS) o alle Forme pensionistiche sostitutive. Con il decreto viene ribadito che l’importo dell’incentivo corrisponde a “l’importo dei contributi non versati” cioè, come stabilisce l’articolo 1, comma 12, ultimo periodo, della legge n. 243/2004. alla “somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale”. Ciò significa che l’entità dell’incentivo non sempre corrisponde al 32,70 per cento dell’importo della retribuzione: può essere maggiore per le retribuzioni che superano il “massimale pensionabile”; può essere inferiore nei casi di contribuzione ridotta per agevolazioni sulla contribuzione; può essere uguale a zero nel caso in cui la retribuzione fosse sostituita interamente dall’indennità per malattia o per infortunio o per CIGS, ecc. Il decreto precisa, inoltre, che anche gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le stesse disposizioni sull’incentivo, nel rispetto dei principi di autonomia loro riconosciuta. L’incentivo può essere attribuito “fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia”. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera Prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004, indirizzata ai Presidenti degli Istituti previdenziali, ha precisato, tra l’altro, che per i lavoratori i quali proseguono il rapporto di lavoro oltre il 31 dicembre 2007, si ripristina la contribuzione che darà diritto alla liquidazione del supplemento di pensione. In base alla formulazione adottata con l’articolo 1, comma 3, è da ritenere che per le lavoratrici l’incentivo può essere attribuito fino al compimento del 60° anno di età ovvero fino al “conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia”. In analogia a quanto precisato per coloro che proseguono il rapporto di lavoro oltre il 31 dicembre 2007, anche per le lavoratrici, che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver conseguito i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, si dovrà ripristinare la contribuzione che darà diritto al supplemento di pensione. (7 ottobre 2004)

Decreto 6 ottobre 2004 Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
La lettera del ministro del 6 ottobre 2004 [1]
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’ art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità;
Visto l’ art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della citata legge n. 243 del 2004, di stabilire le modalità di attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo stesso;
Decreta:
Art. 1. Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni contenute all’ art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all’art. 1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilità di adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’ art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2. Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all’allegato 1.
2. L’Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all’ art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità di cui all’art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 2, e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004