Il contratto di collaborazione deve tutelare il lavoratore

(Tribunale di Roma 20126/2000)
Non può essere utilizzato come strumento per eludere i diritti

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non può essere utilizzato come strumento per eludere le tutele del lavoratore subordinato. Una lavoratrice aveva sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dopo circa un anno di lavoro, era stata licenziata verbalmente. Il giudice, cui la donna si era rivolta, ha ritenuto che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, occorre porre attenzione più che al profilo cosiddetto volontaristico – ovvero della qualificazione data allo stesso dalle parti - a quello delle modalità di concreto espletamento della prestazione lavorativa. In sostanza il disposto dell’art. 2094 c.c. - secondo cui “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” - non è derogabile neanche con il consenso del lavoratore, in considerazione della sua naturale posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro. Così, con la sentenza, il Tribunale ha censurato la condotta della società, sia in forza del principio di diritto sopra citato, sia in ragione dell’assunto di carattere “sociologico” secondo cui gran parte lavoratori, pur di reperire occupazione, acconsentono a sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero autonoma, in difetto dei presupposti di fatto necessari. Fermo restando, quindi, che le parti, nel definire un contratto come collaborazione coordinata e continuativa, non possono prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, la sentenza pone una volta di più all’attenzione delle forze politiche, dei sindacati e degli operatori del diritto l’esigenza indifferibile di addivenire all’elaborazione di un sistema di tutele organico per i c.d. lavoratori parasubordinati. Invero gli interventi sinora realizzati (in materia di tutela previdenziale, tutela antinfornunistica e equiparazione del trattamento fiscale del reddito a quello dei lavoratori dipendenti) dovrebbero essere accompagnati da un disegno unitario, che tenga conto della costante crescita di questa forma di lavoro nell’era della flessibilità e dell’esigenza di conferirgli una compiuta dignità giuridica, anche al fine di escludere che il lavoro subordinato continui ad essere guardato come un giardino fiorito di tutele nel quale tentare di sconfinare. La sentenza che segue, come tutte quelle emesse da un Tribunale di primo grado è suscettibile di impugnazione dinanzi le corti superiori in conformità ai principi del vigente sistema processuale. (2 maggio 2001)

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro - primo grado - sentenza n.20126/2000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato (con pedissequo decreto di fissazione di udienza) alla I. s.r.l. D. E. premesso che aveva prestato la propria attività alle dipendenze della I. s.r.l. con sede operativa in ….,Via ….,esercente l'attività economica di agenzia di viaggi; che era stata assunta in servizio l’1/7/95 ed aveva fornito le sue prestazioni lavorative sino al 15/6/96, data in cui era stata verbalmente licenziata; che era stata assunta in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a termine, via via rinnovato ed in correlazione al quale aveva rilasciato periodicamente quietanze fattele predisporre per il compenso corrispostole; che i detti contratti e la formazione di quelli di quietanza correlati erano tuttavia fittizi e simulati al fine di dissimulare la reale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; che esso ricorrente, come da incarico conferitole dalla parte convenuta, aveva svolto le seguenti mansioni; stava prevalentemente sola presso la sede dell'agenzia, ove provvedeva a dare informazioni relative a tutta la gamma di attività da questa svolte, provvedeva alla vendita della biglietteria sia ferroviaria che aerea e marittima; vendeva i cosiddetti pacchetti turistici dopo averne anche curato la predisposizione, rispondeva al telefono per fornire informazioni e riceveva la clientela al fine stesso oltre che per quanto sopra; provvedeva ad ogni tipo di lavoro di segretaria, effettuava una prima contabilità e provvedeva ai bonifici bancari; si recava presso gli uffici postali per le operazioni ivi da svolgere; predisponeva e rilasciava ai clienti le ricevute fiscali relative alle operazioni svolte ed agli incassi cui ella stessa provvedeva; ogni sera provvedeva a versare dopo aver fatto la relativa verifica, gli incassi realizzati dall'agenzia alla amministratrice della società o al direttore; che l'orario di lavoro osservato era stato il seguente:per i primi cinque giorni della settimana dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,45 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; che aveva prestato servizio nei giorni di festività nazionale ed infrasettimanali ancora in atto nonché in quelle come tali soppresse dalla legge n°54/77 senza fruire, peraltro, dei permessi sostitutivi previsti dalla contrattazione collettiva o di ferie aggiuntive; che aveva fruito solo di tre giorni di ferie nel corso del mese di agosto dell'anno 1995 nei giorni 14-15 e 16; che,come da impegno assunto da parte della società convenuta, aveva percepito a titolo di retribuzione i seguenti compensi (portati in detrazione alla voce "percepito"dal l'allegato conteggio sindacale) inizialmente £ 500.000 mensili e dal mese di novembre dei 1995 £ 700.000; tanto esposto chiedeva condannarsi la I. s.r.l. a corrisponderle la somma complessiva pari a £ 27.263.183 oltre accessori di legge; chiedeva, altresì, dichiararsi l'inefficacia dei licenziamento intimato verbalmente alla ricorrente in data 15/6/96 e, per l'effetto, invocava dichiararsi che il rapporto lavorativo era tuttora perdurante con ogni conseguenziale profilo dì natura patrimoniale. Si costituiva la I. s.r.l. e, con memoria difensiva, evidenziava che:a) la ricorrente non aveva mai lavorato alle proprie dipendenze avendo meramente collaborato saltuariamente in forma coordinata e continuativa; b) 1a ricorrente non era mai stata licenziata, ma, al contrario,aveva spontaneamente risolto il rapporto di collaborazione in quanto - a suo dire - era impegnata in un nuovo rapporto lavorativo;c) 1a ricorrente allorquando si recava presso la sede operativa di essa società aveva usufruito delle linee telefoniche aziendali non certamente per motivi professionali provocando seri danni economici;d) 1a ricorrente non aveva mai osservato l'orario di apertura dell'uff icio che era il seguente:dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; e) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non erano simulati essendo stata chiesta la stipulazione dei medesimi espressamente dalla ricorrente che in detto arco temporale espletava anche l'attività di baby-sitter; tanto esposto chiedeva la reiezione dei ricorso invocando,in via riconvenzionale, la condanna dell'Italmediterranea s.r.l. a corrispondere la somma di £ 10.000.000 a titolo di risarcimento dei danno economico e all'immagine subito. Replicava la ricorrente alla domanda riconvenzionale che mai erano state indebitamente utilizzate le linee telefoniche né mai era stata pregiudicata l'immagine imprenditoriale della . s.r.l. Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza dei 23/11/2000,veniva decisa come da separato dispositivo. Ritiene il giudicante che il proposto ricorso debba trovare accoglimento perché fondato; giova in proposito considerare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito (cfr. e multis Cass. Sez. Lav. N.4700/86,Cass. Sez. Lav. N. 2680/90, Cass. Sez. Lav. n. 12033/92 e Pret. Milano 16/10/96) dal quale il giudicante ritiene non dover dissentire, ai fini della qualificazione di un rapporto secondo le connotazioni di cui all'art. 2094 c.c. [1] occorre porre attenzione più che al profilo c.d. volontaristico a quello delle modalità di concreto espletamento della prestazione lavorativa (chiaro essendo che al riguardo requisito indefettibile risulta essere quello della etero determinazione della prestazione lavorativa id est della sottoposizione gerarchica e disciplinare dei lavoratore assumendo rilevanza concorrente, ma sussidiaria quello dell'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato da terzi, la percezione di una somma di importo fisso con cadenza costante, l'obbligo di fornire giustificazione in caso di assenza, l'utilizzo di mezzi e di attrezzature di terzi per l'espletamento de prestazione lavorativa, la mancata assunzione da parte dei lavoratore dei rischio imprenditoriale e l’inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione imprenditoriale di terzi). Orbene essendo questo il quadro giurisprudenziale di riferimento é da ritenere che non possa essere riconosciuta rilevanza decisiva alla circostanza che la ricorrente abbia sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa atteso che - secondo l'id quod plerumque accidit - gran parte lavoratori, pur di reperire occupazione, acconsentono a sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa o finanche contratti di cui all’'art. 2222 c.c. [2]. Nel caso in esame occorre verificare se il rapporto lavorativo abbia trovato attuazione secondo i parametri di cui all'art. 409 n. 3 c. p. c. [3] ovvero secondo quelli del rapporto di lavoro subordinato; al riguardo l'espletata prova testimoniale ha consentito di fugare ogni perplessità al riguardo palesando in forma univoca che la ricorrente ha espletato attività lavorativa alle dipendenze della I. s.r.l.; in proposito tutti i testi escussi (ad eccezione dei teste M. C. che risulta inattendibile in quanto socio della I. s.r.l. nella misura pari al 48%) hanno expressis verbis chiarito: "la ricorrente ha lavorato per circa un anno per la società resistente; Lavorava tutti i gìornì dal lunedi al sabato mattina ... La ricorrente iniziava a lavorare alle 9,00 e fino alle 19,30-20,00 senza intervallo per il pranzo. All'ora di pranzo la ricorrente era intenta a preparare i volantini, nonché pubblicità di crociere e di altri viaggi e prenotazioni con i clienti. Ho visto personalmente che tale M. C. e tale F. (l'amministratrice) della quale non ricordo il cognome che davano direttive e disposizioni. La F. di cui ho parlato rimproverava la ricorrente per errori nel lavoro .... La ricorrente se stava male doveva avvisare ... aveva le chiavi dell'agenzia e provvedeva di solito a provvedere all'apertura ... Parlava con il pubblico di vendere pacchetti turistici, teneva i contatti con alberghi, tour operators. Si occupava di tutti gli adempimenti sinché i clienti non partivano. Incassava il prezzo delle vendite, rispondeva al telefono, provvedeva ai bonifici bancari e ai versamenti per conto dell'agenzia" (teste B. G.); 1a ricorrente preparava i ticket viaggi e parlava con i clienti.La ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, non so se il sabato il negozio era chiuso o aperto"(Teste R. R.). Orbene alla luce di siffatte inequivoche deposizioni (corroborate dall'argomento di prova rappresentato dalla circostanza delle mancata comparizione del legale rappresentante pro tempore della società convenuta a fronte dell'interrogatorio formale ritualmente deferitogli) emerge che il rapporto lavorativo, al contrario di quanto risultante su base pattizia, ha avuto chiara connotazione di cui all'art. 2094 c.c.; ne consegue che va previamente accertato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della I. s.r.1 con decorrenza dal mese di luglio del 1995 al 16/6/96; parimenti é risultato che la ricorrente, in ragione delle mansioni in concreto espietate, analiticamente indicate nel capitolo 4) del ricorso, ha diritto ad esser inquadrata nel IV livello della Contrattazione collettiva di settore (applicabile, in ogni caso, in forma parametrica ai sensi dei combinato disposto degli artt. 36 Cost. [4] e 2099 c.c. [5])e a percepire le conseguenti differenze di retribuzione e di 13^ mensilità; del pari la società convenuta, omettendo di rendere l'interrogatorio formale deferitole in persona dei legale rappresentante protempore ha omesso di contestare in forma specifica il profilo di ricorso relativo all'applicabilità del contratto collettivo di settore conseguendone che risultano dovuti anche tutti gli istituti di natura eminentemente contrattuale quali la 14^ mensilità, i permessi retribuiti e il compenso per lavoro straordinario nella misura di 7 ore e 1/2 alla settimana (essendo emerso che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì per 9 ore effettive e 4 ore e mezzo il sabato) e l'indennità a titolo di ferie. Ne consegue che l'I. s.r.l. va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva pari a £ 27.263.1 83 - importo correttamente computato a mente della contrattazione collettiva di settore - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. [6] con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti. Va, altresì, dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente alla ricorrente in data 16/6/96; é,infatti, risultato che la ricorrente ebbe a richiedere il pagamento dei compensi dovutile ma l'amministratrice e il convivente le dissero che "se non le stava bene poteva andarsene e riconsegnare la chiavi .... La ricorrente consegnò le chiavi e se ne andò" (teste B. G.); non é chi non rilevi che sostanzialmente la società datoriale ebbe a risolvere il rapporto lavorativo atteso che risu!tava legittima la richiesta della corresponsione degli emolumenti lavorativi in forma esatta ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c. sicché porre la lavoratrice nell'alternativa di esser compensata per il proprio lavoro in forma insufficiente o di cessare l'attività lavorativa medesima equivale - all’evidenza - a determinare la risoluzione dei rapporto lavorativo stante la piena legittimità delle richieste avanzate dalla lavoratrice. Ne consegue che, una volta dichiarata l'inefficacia del licenziamento de quo perché intimato in forma verbale, va parimenti accertato che il rapporto lavorativo é tuttora perdurante (atteso che il licenziamento sprovvisto di forma scritta é inidoneo a determinare la cessazione dei rapporto lavorativo) con il conseguenziale obbligo di corrispondere le retribuzioni mensíli - sulla base globale mensile pari a £ 2.146.576 - medio tempore maturate (chiaro essendo che se la società datoriale provvederà al concreto ripristino dei rapporto che, per fictio iuris, deve ritenersi tuttora in atto, non dovrà esser corrisposto quant correttamente rivendicato a titolo di indennità sostituiva dei preavviso e a titolo di trattamento di fine rapporto); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti. Da ultimo va rilevato che la proposta domanda riconvenzionale é risultata del tutto sprovvista di fondamento probatorio conseguendone la reiezione. Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. [7], seguono la soccombenza e vanno liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale adito:
- condanna la Società convenuta a corrispondere a D.E. la somma complessiva pari a Lit.27.263.183 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato in forma orale alla ricorrente in data 15.5.1996 e, per l’effetto, dichiara che il rapporto lavorativo è tuttora pendente con il conseguente obbligo per la Società datoriale di pagare alla ricorrente tutte le retribuzioni sin qui maturate (sulla base mensile di Lit. 2.146.576) con decorrenza dall’1.6.1996; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (con detrazione della somma di Lit. 27.263.183 dell’importo pari a Lit.1.787.228 a titolo di trattamento di fine rapporto nell’ipotesi che il rapporto venga sostanzialmente continuato);
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la Società convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in Lit.4.000.000 da distrarsi.

Roma, 23.11.2000 Il Giudice

Depositato in Cancelleria in data 11.12.2000